Cassazione Civile, Ordinanza n. 20858/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia trae origine da sei contratti di subappalto per lavorazioni edili eseguite in varie località della Sardegna. La subappaltatrice, dopo accesso agli atti presso la società pubblica committente, ha sostenuto che i corrispettivi pattuiti e già ricevuti non coprissero integralmente le lavorazioni effettivamente svolte, e ha quantificato un residuo credito in euro 636.794,92, chiedendone il pagamento in via contrattuale alla società contraente principale e, nei confronti della committente pubblica, anche il risarcimento del danno per essere stata indotta all’esecuzione dei lavori ritenendoli regolari sotto il profilo autorizzativo. Il Tribunale ha rigettato le domande della subappaltatrice. In appello è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 75, comma 1, c.p.p. quanto alla domanda risarcitoria contro la società pubblica, ritenendo invece coperto da giudicato il rigetto delle domande contrattuali non specificamente impugnate. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato la domanda di compensazione delle spese del primo grado con riferimento ai capi contrattuali rimasti fermi in giudicato e non avesse pronunciato su tale richiesta, pur in presenza di asseriti giusti motivi. In sostanza, la censura riguardava la mancata statuizione sulla regolazione delle spese di primo grado, ritenuta dalla ricorrente erronea o omessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulle spese era formulata in modo non perspicuo e, comunque, non superava diversi profili di inammissibilità: da un lato, i capi di sentenza relativi alle domande contrattuali risultavano non impugnati e quindi tendenzialmente coperti da giudicato; dall’altro, la ricorrente restava comunque soccombente rispetto alla controparte principale, sicché non aveva un diritto alla compensazione delle spese. La Corte ha inoltre evidenziato che il trasferimento dell’azione civile nel processo penale non equivale a rinuncia all’azione, ma va trattato come litispendenza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La ricorrente ha invocato i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale per censurare l’omessa pronuncia sulle spese.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la parte non vittoriosa può essere condannata al loro pagamento.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice e non costituisce un diritto della parte.
art. 112 c.p.c.
La censura mirava a dedurre omessa pronuncia sul capo relativo alle spese.
art. 75, comma 1, c.p.p.
Il trasferimento dell’azione civile nel processo penale è stato richiamato dalla Corte territoriale e non è stato equiparato a rinuncia all’azione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La compensazione totale o parziale delle spese di lite non integra un diritto della parte, ma dipende dalla valutazione discrezionale del giudice di merito; la sua mancata concessione non è sindacabile come violazione di legge se non nei limiti dei criteri legali sulla soccombenza.
- La parte che risulti comunque soccombente su una parte delle domande non può pretendere la compensazione delle spese qualificandosi come vittoriosa in senso pieno.
- Quando i capi della sentenza non sono specificamente impugnati, essi restano fermi e coperti da giudicato, con conseguente preclusione a una loro rimeditazione in sede di gravame.
- Il trasferimento dell’azione civile nel processo penale non equivale a rinuncia all’azione, ma deve essere considerato, secondo l’indirizzo richiamato, come situazione assimilabile alla litispendenza.
- In sede di ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia o di violazione sul regolamento delle spese richiede specificità e deve consentire di verificare la concreta deduzione già formulata in appello.
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