Sentenza n. 966/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale di un lavoratore straniero, motivata dall’asserita non stagionalità dell’attività di allevamento di ovini e caprini
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso era diretto contro la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, adottata sul rilievo che l’attività di allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini non rientrasse tra quelle stagionali previste dal d.P.R. n. 1525 del 1963 o dalla contrattazione collettiva di settore. Il ricorrente aveva dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. La Prefettura aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica all’Ispettorato del lavoro, indicato come amministrazione autrice del provvedimento. Nel corso del giudizio, tuttavia, il soggetto formalmente indicato come ricorrente aveva dichiarato di non aver presentato le istanze amministrative, di non aver conferito il mandato difensivo e di non aver sottoscritto la procura alle liti, disconoscendo la firma apposta sulla procura. Il difensore aveva preso atto di tale dichiarazione e aveva ritenuto revocato il mandato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per inesistenza o radicale invalidità della procura speciale alle liti. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della proposizione. Il disconoscimento espresso della procura da parte del soggetto formalmente indicato come ricorrente ha escluso la riconducibilità dell’atto introduttivo alla sua volontà, impedendo di ricollegare giuridicamente il ricorso alla parte e determinando un difetto originario di instaurazione del rapporto processuale. Il vizio è stato ritenuto non sanabile, poiché la procura speciale costituisce requisito genetico del rapporto processuale e non è applicabile al processo amministrativo l’art. 182 c.p.c.; non sono quindi possibili rinnovazione o regolarizzazione successiva della procura. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. e ha carattere pregiudiziale e assorbente rispetto sia all’eccezione della Prefettura sia ai motivi di merito. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione degli atti all’Ordine degli avvocati di Salerno. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione delle peculiarità della vicenda e dei profili di possibile illiceità non addebitabili al ricorrente.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua proposizione
La procura speciale è un requisito genetico del ricorso e deve esistere al momento della proposizione; il suo difetto impedisce l’instaurazione del rapporto processuale.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il difetto di valida procura integra una causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha comunicato in udienza la questione rilevata d’ufficio prima di decidere sul vizio di ammissibilità.
art. 182 c.p.c.
La disciplina del processo amministrativo è ritenuta completa e non consente l’applicazione di tale disposizione per rinnovare o regolarizzare successivamente la procura speciale.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
Massime di principio
- La procura speciale alle liti costituisce un requisito genetico del ricorso amministrativo: deve esistere al momento della proposizione e consentire di ricondurre l’atto introduttivo alla volontà della parte.
- Il disconoscimento della procura da parte del soggetto formalmente indicato come ricorrente, quando escluda in modo univoco il conferimento del mandato e la sottoscrizione, determina l’inesistenza o la radicale invalidità della procura e il difetto originario di instaurazione del rapporto processuale.
- Nel processo amministrativo la mancanza della valida procura speciale non configura una nullità sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva, non essendo applicabile l’art. 182 c.p.c.; il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- L’inammissibilità derivante dal difetto originario di procura è rilevabile d’ufficio e, in quanto questione pregiudiziale e assorbente, precede l’esame delle altre eccezioni processuali e dei motivi di merito.
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