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Ordinanza

Ordinanza n. 2020/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno del 03.08.2021, con il quale veniva rigettata l'istanza di concessione di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett f) L. nr. 91/1992, presentata dalla ricorrente in data 11.11.2013 - K10-OMISSIS-,

Giustizia amministrativa202112397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio istruttoria per acquisire il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'atto impugnato e per verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori vizi di legittimità dedotti contro il diniego.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Considerato che il fascicolo del procedimento è stato depositato dalla resistente in prossimità dell'udienza e che occorre verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per le determinazioni sulla calendarizzazione del ricorso e sulla fissazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato secondo il criterio cronologico. Ha inoltre onerato le parti di produrre ogni elemento utile sui presupposti fattuali della controversia, affinché la causa pervenga al Collegio matura per la decisione. Il differimento della trattazione è stato ritenuto incompatibile con gli impegni assunti nell'ambito del PNRR e con il divieto di rinvio richiamato dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. È stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992

    Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato; il testo non espone l'interpretazione sostanziale della disposizione.

  • artt. 46 e 65 c.p.a.

    Sono richiamati quale fondamento della trattazione in camera di consiglio istruttoria e dell'acquisizione del fascicolo del procedimento amministrativo.

  • art. 72-bis c.p.a.

    È richiamato, insieme all'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., a sostegno del divieto di rinvio e della necessità di assicurare la definibilità della causa.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione che, secondo l'ordinanza, rende incompatibile il differimento della trattazione con il rispetto degli impegni processuali e del PNRR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati in materia di tutela dei dati personali, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, in una camera di consiglio istruttoria, risulti necessario acquisire il fascicolo del procedimento amministrativo e verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, il giudice può disporre gli incombenti necessari e rinviare la definizione della controversia alla successiva udienza, senza pronunciarsi sul merito della domanda di annullamento.
  • In presenza di una controversia suscettibile di trattazione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR affinché provveda alla calendarizzazione secondo il criterio cronologico.
  • Le parti devono fornire gli elementi utili alla ricostruzione dei presupposti fattuali della controversia, così da consentire che la causa pervenga al Collegio matura per la decisione; l'ordinanza istruttoria non anticipa l'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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