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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33666/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto sette motivi di ricorso: 1) nullità della sentenza per mancata rassegna di conclusioni da parte del Pubblico Ministero all'udienza del 16/11/2023; 2) vizio per avere il giudice di primo grado revocato un decreto penale di condanna e quindi presunta incompatibilità di tale revoca con la successiva condanna in giudizio abbreviato; 3) difetto di motivazione delle ordinanze di integrazione istruttoria adottate dal GUP; 4) mancata prova dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 483 c.p., con particolare rilievo sul fatto che il bando di gara non avrebbe imposto certificazione sui carichi pendenti e non sarebbe emerso alcun "carico pendente"; 5) assenza del dolo per presunta oscurità normativa e modularistica; 6) diniego del beneficio della non menzione; 7) assenza di motivazione sulla commisurazione della sanzione sostitutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. In particolare: 1) il primo motivo è stato respinto perché la partecipazione del P.G. e la mancata obiezione del difensore escludono invalidità, e le conclusioni successive non hanno inciso sull'esito; 2) la revoca del decreto penale è eventu antecedente dell'opposizione e non comporta sanzioni per revoca tardiva/omessa; 3) le ordinanze di integrazione istruttoria nel giudizio abbreviato rientrano nella discrezionalità del giudice e non sono sindacabili in Cassazione; 4) e 5) sono infondate: la Corte ha ritenuto provata la falsità della autocertificazione (dichiarazione del 10/01/2019 attestante l'assenza di carichi pendenti, mentre il decreto di fissazione udienza era stato notificato il 20/12/2018) e il dolo, richiamando l'obbligo di veridicità previsto dal d.lgs. n. 445/2000; 6) il motivo sulla non menzione è inammissibile per genericità e, inoltre, la sospensione condizionale non implica automaticamente la non menzione; 7) la scelta della sanzione sostitutiva rientra nella discrezionalità del giudice di merito e risulta adeguatamente motivata. Conseguentemente è stato confermato l'impianto di condanna della Corte di appello (doppia conforme) e, in particolare, la condanna per il reato previsto dagli artt. 76 d.P.R. n. 445/2000 e 483 c.p., con sostituzione della pena detentiva di 20 giorni in una multa di euro 3.000 (come già disposto in appello). Il ricorso è stato quindi rigettato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 445/2000, art. 76

    Prevede la responsabilità penale per chi rilascia dichiarazioni mendaci in documenti amministrativi; obbligo di dire il vero nelle autocertificazioni e rimando alle norme penali per le sanzioni.

  • codice penale, art. 483

    Sanziona la falsità ideologica commessa dal privato in atti destinati alla pubblica amministrazione; applicato alla falsa attestazione di non avere carichi pendenti.

  • d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), art. 60 e art. 80

    Disciplina le procedure di gara (art. 60 per gara aperta) e le cause generali di esclusione (art. 80). La Corte ha evidenziato che il bando richiamava art. 80 ma che la responsabilità penale per falsa autocertificazione nasce comunque dal d.P.R. 445/2000, indipendentemente da ulteriori cause di esclusione previste dal bando.

  • codice di procedura penale, art. 441, comma 5

    Attribuisce al giudice nel rito abbreviato il potere di integrare la prova; tale scelta è di natura discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità salvo i profili estremamente limitati di motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 178, lett. b) e c)

    Regolano la partecipazione del pubblico ministero al processo e le garanzie difensive; la mancata formulazione immediata di conclusioni da parte del P.G. non determina nullità se il P.G. ha partecipato e la difesa non ha eccepito.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un'autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 impone l'obbligo di verità: chi dichiara falsamente fatti ricompresi tra quelli dell'art. 46 del Testo Unico può essere perseguito penalmente per il reato di falso ideologico (art. 483 c.p.).
  • L'assenza di un espresso obbligo di produrre una certificazione nel bando di gara non esclude la responsabilità penale per una falsa autocertificazione presentata spontaneamente o su modulistica: la fonte dell'obbligo di verità è il d.P.R. 445/2000.
  • In sede di giudizio abbreviato il potere del giudice di integrare la prova è discrezionale e difficilmente sindacabile in Cassazione, salvo profili di manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione.
  • La mancata formulazione immediata delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero non determina automaticamente nullità del processo quando il P.G. ha partecipato all'udienza e la difesa non ha eccepito; le nullità devono essere concrete e rilevanti per aver inciso sulle garanzie processuali.
  • Per ottenere l'annullamento di una condanna è necessario che il vizio riguardi questioni di diritto non già risolte correttamente o che la motivazione di merito presenti palesi contraddizioni logiche; le censure esclusivamente fattuali sono soggette alla limitazione del sindacato di legittimità.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena e il riconoscimento della non menzione sono valutazioni distinte: il primo dipende dai presupposti previsti dalla legge, la seconda richiede specifica valutazione e non è automatica con la sospensione.
  • La scelta della pena sostitutiva e la gradazione della pena sono di competenza del giudice di merito e restano entro un ampio margine discrezionale salvo mancanza di motivazione.

Testo integrale

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