Cassazione Penale, Sentenza n. 14244/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis c.p., contestata in concorso. Il ricorso articolava due censure: (1) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi ex art. 273 c.p.p., sostenendo che le intercettazioni decisive erano conversazioni tra terzi e non provavano la partecipazione del Tognetti; (2) vizio di motivazione sull'operatività della presunzione relativa di pericolo ex art. 275, comma 3 c.p.p., contestando la valutazione del rischio di reiterazione e la contiguità con la famiglia mafiosa, particolarmente alla luce della condizione di incensurato dell'indagato.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo il Collegio ha ritenuto che la doglianza fosse, in realtà, un diverso apprezzamento degli elementi indiziari e che il Tribunale del Riesame avesse correttamente valutato il contenuto delle intercettazioni (tra affiliati della famiglia della Noce e terzi) come indizi idonei a ricollegare il ruolo di intermediario nel richiedere il 'pizzo' al Tognetti. Si è richiamato il principio secondo cui conversazioni tra terzi possono costituire fonte diretta di prova senza ulteriore riscontro, purché il giudice valuti credibilità, attendibilità e convergenza del contenuto. Sul secondo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché la questione relativa alle esigenze cautelari non era stata dedotta specificamente nel precedente giudizio di impugnazione; comunque il provvedimento impugnato aveva motivato adeguatamente la persistenza delle esigenze cautelari, considerando le modalità della condotta e la contiguità, anche per rapporti parentali, con il sodalizio mafioso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come riferimento per l'impugnazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari; il Collegio ha valutato il ricorso nell'ambito delle disposizioni sul riesame delle misure cautelari.
art. 416-bis cod. pen. (previgente/contestazione di mafia)
La fattispecie di associazione mafiosa è stata richiamata quale circostanza aggravante della contestata estorsione e come fattore utile a fondare la valutazione della pericolosità sociale e della contiguità dell'indagato al sodalizio.
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Richiama le esigenze cautelari (in particolare la pericolosità sociale e il rischio di reiterazione) che giustificano l'applicazione di misure cautelari personali; il Tribunale del Riesame ha ritenuto tali esigenze persistenti e non eludibili con misure meno afflittive.
art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen.
Rinvio alla presunzione relativa di pericolosità in casi particolari (presunzione regolatrice per la valutazione delle esigenze cautelari); il Collegio ha ritenuto che non fossero emersi elementi per escludere o attenuare tale presunzione nel caso concreto.
art. 273 cod. proc. pen.
Regola la motivazione richiesta per l'applicazione delle misure cautelari in ordine alla gravità indiziaria; il giudice ha ritenuto che la motivazione del riesame fosse adeguata e logica rispetto alle intercettazioni considerate.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sull'uso delle intercettazioni e sui riscontri probatori; il Collegio ha precisato che, sebbene riscontri possano essere utili, le intercettazioni fra terzi possono comunque costituire fonte diretta di prova senza obbligo di ulteriori riscontri, purché valutate con rigore.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiesta di adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; norma citata per gli effetti amministrativi della pronuncia.
Massime di principio
- Le intercettazioni tra terzi possono costituire grave indizio a carico di un indagato anche senza riscontri esterni, purché il giudice valuti la credibilità dei dialoganti, l'attendibilità intrinseca e la convergenza delle dichiarazioni.
- Una censura che si traduce in un diverso apprezzamento degli elementi di fatto e della motivazione del giudice di merito è frequentemente inammissibile se non introduce profili di illegittimità formale o carenze logiche gravi nella motivazione.
- Le deduzioni relative alle esigenze cautelari devono essere specificamente sollevate nel corso del giudizio di impugnazione precedente; questioni non dedotte possono essere dichiarate inammissibili per mancata tempestiva allegazione.
- La presenza di contiguità, anche per vincoli parentali, con soggetti appartenenti a consorterie criminali può essere valutata come indice di pericolosità sociale e giustificare misure cautelari più afflittive.
- Il ricorso infondato o che abbia finalità meramente riconsiderative può comportare la condanna alle spese e, in mancanza di elementi che giustifichino l'inosservanza, anche a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
- Nelle valutazioni cautelari il giudice deve motivare la necessità della misura rispetto all'insufficienza di misure meno afflittive, con riferimento alle concrete modalità del reato e agli elementi che indicano la pericolosità dell'indagato.
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