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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32732/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per mancata notifica al detenuto e al suo difensore, in quanto il ricorrente avrebbe presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio tramite la matricola del carcere indicando un nuovo domicilio e quindi non sarebbe stato regolarmente citato e non tradotto in udienza; 2) omessa motivazione in ordine alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per la presunta particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancanza di prova del deposito, anteriormente alla sentenza impugnata, della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio contenente il nuovo domicilio. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la corte di appello aveva fornito una articolata motivazione sull'esclusione dell'art. 131-bis, motivazione che il ricorrente non aveva confutato con argomentazione adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale citata.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 80 comma 1 lett. g)

    La corte di appello aveva escluso tale aggravante nella motivazione applicata; la Cassazione non ha riformato tale valutazione sostanziale, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.

  • Codice penale art. 131-bis

    La corte di appello aveva fornito una motivazione articolata sull'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo che censurava una presunta omissione di motivazione, perché il ricorrente non ha confutato l'analisi svolta.

  • Codice di procedura penale art. 616

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, l'onere delle spese del procedimento grava sul ricorrente; la Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Usata come parametro per determinare equitativamente la somma dovuta alla Cassa delle Ammende e per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per contestare la regolarità delle notifiche o della comunicazione di atti in favore di un detenuto è necessario documentare inequivocabilmente l'avvenuto deposito o la comunicazione (es. copia della richiesta di gratuito patrocinio con indicazione del nuovo domicilio) antecedente al provvedimento censurato.
  • Le doglianze che lamentano omessa motivazione devono dimostrare che la motivazione è realmente assente o del tutto insufficiente; se la corte ha fornito una spiegazione articolata, la semplice affermazione contraria del ricorrente è inidonea.
  • In ipotesi di imputati detenuti, l'affermazione della mancata traduzione in udienza va provata; l'assenza materiale in udienza non produce automaticamente la nullità se non dimostrata la violazione delle garanzie difensive.
  • La Corte di Cassazione valuta principalmente questioni di diritto e di ammissibilità: i rilievi meramente assertivi o privi di elementi probatori concreti sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Il ricorso inammissibile comporta, oltre al rigetto, l'onere delle spese processuali e può comportare, in via equitativa, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende se non sussiste colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

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