Sentenza n. 703/2026 - Napoli, Sezione 9
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dalla A.O. San Pio di Benevento sull'atto stragiudiziale di invito e diffida, notificato a mezzo p.e.c. del 3 giugno 2025, con cui il Centro Gamma ha chiesto alla Amministrazione resistente di riscontrate la richiesta di convenzionamento formulata con p.e.c. del 25 marzo 2025; e di conseguenza per l'accertamento del susseguente obbligo della A.O. San Pio di provvedere con provvedimento espresso motivato sulla suddetta istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento sulla richiesta di convenzionamento per la produzione di PRP
Esito
Favorevole al resistente (aziende sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento sulla richiesta di convenzionamento presentata il 25 marzo 2025, relativa alla produzione di PRP secondo le modalità previste dal decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 e dalle Linee Guida approvate con decreto del Commissario ad acta della Regione Campania del 28 dicembre 2017. L'inerzia è stata sollecitata mediante atto stragiudiziale di invito e diffida notificato via PEC il 3 giugno 2025. Nel corso del giudizio, l'Azienda Ospedaliera ha depositato la nota del 2 settembre 2025, con la quale ha respinto la richiesta di convenzionamento per la ritenuta fattuale impossibilità temporanea di darvi seguito ai sensi di legge. La ricorrente ha preso atto del provvedimento sopravvenuto e ha dichiarato cessata la materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Ha ritenuto che, nei giudizi avverso il silenzio-inadempimento, la condanna dell'amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 117 c.p.a. presupponga che l'inerzia perduri al momento della decisione. L'adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento espresso sull'istanza interrompe l'inerzia e determina la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il privato ha ottenuto il superamento della situazione di mancata conclusione del procedimento, indipendentemente dal carattere favorevole o sfavorevole dell'esito. La richiesta della ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere non è stata accolta nella qualificazione processuale: il giudice ha ritenuto integrata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
la condanna della P.A. a provvedere
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la condanna a provvedere presuppone che l'inerzia amministrativa perduri fino al momento della decisione.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
L'adozione, durante il giudizio, di un provvedimento espresso sull'istanza determina l'improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse.
decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015
Individua, secondo quanto riportato nella sentenza, le modalità per la produzione di PRP richiamate nella richiesta di convenzionamento.
decreto del Commissario ad acta della Regione Campania del 28 dicembre 2017
Approva le Linee Guida richiamate nella richiesta di convenzionamento per la produzione di PRP.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'interesse a ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e la condanna dell'amministrazione a provvedere deve sussistere fino al momento della decisione.
- Se l'amministrazione adotta il provvedimento espresso prima della proposizione del ricorso, il ricorso avverso il silenzio è inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire; se il provvedimento interviene nel corso del giudizio, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel giudizio sul silenzio, l'adozione di un provvedimento espresso determina il superamento dell'inerzia procedimentale e rende improcedibile la domanda, anche quando il provvedimento sopravvenuto abbia contenuto negativo per il privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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