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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28791/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un precetto notificato da una società locatrice sulla base di una sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto un credito alla restituzione di parte dei canoni di locazione di un immobile. La società destinataria del precetto propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo che l'immobile era stato pignorato da una banca già dal 1999 e che, dal maggio di quell'anno, i canoni erano stati riscossi dal custode nominato nella procedura esecutiva e, in definitiva, dal creditore pignorante. Secondo l'opponente, la pretesa esecutiva non poteva quindi essere rivolta nei suoi confronti, ma eventualmente verso la banca, e in ogni caso si sarebbe trattato al più di un credito risarcitorio, non più azionabile in esecuzione perché escluso nel giudizio di merito in cui era stato formato il titolo. Nel ricorso per cassazione la società opponente ha denunciato, con il primo motivo, motivazione apparente e travisamento dei fatti per avere la Corte d'appello affermato che non fosse stata censurata la ratio relativa alla "proprietà" dei canoni; con il secondo motivo ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta fondatezza della chiamata in garanzia della banca, sul proprio difetto di legittimazione passiva e sulla violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 644 c.p.. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha depositato una nota in cui comunicava sia la cessione del credito azionato dal creditore procedente a un terzo sia il proprio fallimento, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che il sopravvenuto fallimento della ricorrente non incideva sul giudizio di cassazione, perché il ricorso era stato notificato quando la società era ancora in bonis e il processo di legittimità non è soggetto a interruzione per tali vicende. Dall'altro lato, ha ritenuto irrilevante la cessione del credito azionato nel precetto, poiché si trattava di successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e la cessionaria non aveva spiegato attività processuale, sicché il giudizio doveva proseguire tra le parti originarie. Tuttavia, la richiesta della stessa ricorrente di dichiarare la cessazione della materia del contendere è stata interpretata come indice del venir meno dell'interesse ad agire e ad impugnare, interesse che deve permanere fino alla decisione. Da ciò la Corte ha tratto l'inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente alle spese in favore delle controricorrenti, con distrazione per una di esse a favore del difensore antistatario. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    è richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta avverso il precetto.

  • art. 112 c.p.c.

    la ricorrente lo invoca per lamentare omessa pronuncia della Corte d'appello su alcuni motivi; la Corte di cassazione non accoglie la doglianza perché il ricorso è comunque inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di violazione sull'onere della prova, senza che la censura sia esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 644 c.p.

    citato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza incidenza decisoria autonoma nel giudizio di legittimità.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire e a impugnare deve sussistere anche al momento della decisione; la richiesta di cessazione della materia del contendere è letta come segno del suo sopravvenuto difetto.

  • art. 111 c.p.c.

    la cessione del credito controverso integra successione a titolo particolare che non estingue il giudizio, il quale prosegue tra le parti originarie salvo attività del successore.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla possibile ritualità della produzione documentale in cassazione, ritenuta comunque non decisiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte afferma che non ne sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'intervenuta procedura concorsuale della parte ricorrente, se successiva alla valida instaurazione del giudizio, non determina di per sé interruzione o arresto del processo di legittimità.
  • La cessione a terzo del credito controverso integra successione a titolo particolare nel diritto controverso e non comporta la cessazione automatica del giudizio, che prosegue tra le parti originarie se il successore non interviene nel processo.
  • L'interesse ad agire e a impugnare deve persistere fino alla decisione; se la stessa parte ricorrente chiede una pronuncia di cessazione della materia del contendere per sopravvenute vicende del rapporto, ciò può rivelare il venir meno dell'interesse giuridicamente rilevante e determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione questioni riservate al giudizio di merito o alla formazione/impugnazione del titolo esecutivo non possono essere veicolate utilmente mediante l'opposizione a precetto o il successivo ricorso per cassazione contro la decisione resa su tale opposizione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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