Sentenza n. 757/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma del capo della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13624/2025, resa in sede di ottemperanza, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio resa in sede di ottemperanza, nella parte in cui aveva compensato integralmente le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante aveva promosso un giudizio di ottemperanza contro l'inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio e alla ricostruzione della carriera. Il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Ministero di eseguire il giudicato entro trenta giorni, prevedendo in caso di ulteriore inerzia l'intervento di un commissario ad acta e applicando una penalità di mora, ma aveva compensato integralmente le spese sulla base del carattere seriale del contenzioso, delle possibili problematiche organizzative interne dell'amministrazione e dei poteri discrezionali del giudice in materia di spese. L'appello ha censurato tale capo per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo la prevalenza del principio di soccombenza, l'eccezionalità e tassatività delle ipotesi di compensazione, l'insussistenza di soccombenza reciproca, novità assoluta della questione o mutamento della giurisprudenza, nonché il carattere apparente e contraddittorio della motivazione. È stato inoltre contestato che le problematiche organizzative fossero state dedotte o provate dal Ministero e che potessero comunque essere poste a carico della parte costretta ad agire per ottenere l'esecuzione del giudicato. L'appellante ha chiesto la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha ritenuto che le ragioni indicate dal TAR non rientrassero in nessuna delle ipotesi tassative previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ossia soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. Le difficoltà organizzative interne del Ministero riguardano l'organizzazione ordinaria dell'amministrazione e non possono essere riversate sulla parte vittoriosa che sia stata costretta a promuovere il giudizio di ottemperanza per reagire all'inerzia amministrativa; inoltre, tali difficoltà non erano state specificamente dedotte dal Ministero quale causa dell'inerzia. Applicando il principio della soccombenza, il Collegio ha posto a carico del Ministero le spese di entrambi i gradi, liquidandole complessivamente in 3.000 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR aveva ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato, previsto un commissario ad acta e applicato una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato richiamato quale base per la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora in caso di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 91 c.p.c.
Esprime la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.
art. 92, comma 2, c.p.c.
«soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»
Le ipotesi di deroga al principio della soccombenza sono tassative; le difficoltà organizzative interne dell'amministrazione e il carattere seriale del contenzioso non sono sufficienti, di per sé, a giustificare la compensazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione della condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali costituisce deroga al principio della soccombenza ed è ammissibile soltanto nelle ipotesi tassative previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., tra cui la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
- Il carattere seriale o standardizzato del contenzioso non integra, da solo, una ragione legittima per compensare le spese quando il ricorso sia stato accolto e la parte abbia dovuto agire per ottenere tutela contro l'inerzia dell'amministrazione.
- Le difficoltà organizzative interne dell'amministrazione nell'esecuzione delle decisioni giurisdizionali attengono all'organizzazione ordinaria dell'apparato pubblico e non possono essere riversate sulla parte vittoriosa costretta a promuovere un giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione sia rimasta inerte e il ricorso sia accolto, le spese devono essere poste a suo carico secondo il principio di soccombenza, salvo la ricorrenza concreta e motivata di una delle ipotesi tassative di compensazione.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve riferirsi a una delle ipotesi legali di deroga al principio di soccombenza; il mero richiamo a circostanze organizzative interne o alla diffusione del contenzioso non è sufficiente.
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