Ordinanza n. 307/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui il C.D.D. ha accolto l'istanza di accesso integrale (dispositivo e motivazione della decisione n. -OMISSIS-) del controinteressato, in quanto richiesto per finalità strumentali in contesto di stalking giudiziario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina che ha accolto l'istanza di accesso integrale a una decisione disciplinare, già rilasciata al richiedente
Esito
Favorevole al resistente (organo disciplinare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha accolto l'istanza di accesso integrale, comprensiva del dispositivo e della motivazione di una decisione disciplinare, presentata da un controinteressato. Il ricorrente ha sostenuto che l'accesso sarebbe stato richiesto per finalità strumentali nell'ambito di una situazione qualificata come stalking giudiziario. La domanda cautelare mirava a impedire l'ostensione del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Dagli atti risultava infatti che il provvedimento disciplinare oggetto dell'opposizione all'accesso era già stato rilasciato al controinteressato e che lo stesso documento era stato depositato in giudizio dalla parte resistente. La cautela richiesta non poteva quindi più conseguire una tutela effettiva, essendo venute meno le esigenze cautelari; per tale ragione l'istanza è stata ritenuta certamente infondata. Il giudice ha precisato che l'udienza di merito sarà fissata nel rispetto dei termini di cui agli artt. 87 e 116 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
ricorso ex art. 116 del c.p.a.
La controversia riguarda la tutela giurisdizionale in materia di accesso ai documenti amministrativi; il merito sarà trattato secondo i termini processuali specificamente richiamati dal giudice.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale e della relativa decisione.
art. 87 c.p.a.
nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 87 e 116 del c.p.a.
Il giudice richiama la disciplina dei termini processuali applicabile alla fissazione dell'udienza di merito nel rito camerale in materia di accesso.
art. 52 d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La domanda cautelare diretta a impedire l'ostensione di un documento deve essere respinta quando dagli atti risulta che il documento è già stato rilasciato al richiedente, poiché l'esigenza cautelare è venuta meno e la misura non può più realizzare una tutela effettiva.
- Nel giudizio in materia di accesso, la già intervenuta consegna del documento oggetto dell'opposizione non determina automaticamente la definizione del merito, ma comporta il venir meno dell'utilità della tutela cautelare diretta a sospenderne l'ostensione.
- La mera proposizione del ricorso ex art. 116 c.p.a. non impedisce che l'amministrazione proceda all'ostensione, salvo che sia adottata una misura cautelare idonea a sospenderne l'efficacia prima del rilascio del documento.
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