Cassazione Penale, Ordinanza n. 25229/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello. I motivi erano tre: (1) dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., ritenuta dal ricorrente frutto di un automatismo e già contestata in appello; (2) dedotto vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; (3) dedotta violazione di legge per errata applicazione degli artt. 133 e 99, comma quarto, c.p. e carenza di motivazione sulla determinazione della pena. La sentenza impugnata aveva valorizzato precedenti per reati di sostituzione di persona e in materia di stupefacenti, negato le attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente valutabili e ritenuto congrua la pena in base alle modalità della condotta, al travisamento della persona e alla vita anteatta dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato precedenti specifici ai fini della recidiva, senza necessità di un legame teleologico e contenutistico tra i reati se non per la recidiva specifica. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie. Ha reputato infondato il terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva illustrato adeguatamente gli elementi posti a base della quantificazione della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva può essere valorizzata in base ai precedenti penali del reo quando essi esprimano un rafforzamento della determinazione criminosa e dell'attitudine a delinquere; il legame teleologico e contenutistico tra i reati è richiesto solo per la recidiva specifica.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena è corretta quando il giudice dia conto degli elementi ritenuti rilevanti, quali le modalità della condotta, la personalità del reo e la sua vita antecedente.
art. 99, comma quarto, c.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione della pena e l'applicazione della recidiva; la Corte ne esclude l'erronea applicazione nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di recidiva, non è necessario un automatismo applicativo: il giudice deve verificare se i precedenti penali siano sintomatici di una maggiore pericolosità e di un rafforzamento della capacità a delinquere, motivando sul punto.
- Il requisito del legame teleologico o contenutistico tra precedenti e nuovo reato rileva solo per la recidiva specifica; per le altre forme di recidiva è sufficiente che il nuovo fatto sia espressione di una più intensa inclinazione a delinquere.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare puntualmente ogni dato favorevole dedotto dalla difesa.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando consenta di comprendere quali elementi concreti abbiano condotto alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, senza che in cassazione possa pretendersi una rivalutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure ripropongono questioni già disattese in appello e si risolvono in doglianze manifestamente infondate o non scrutinabili in sede di legittimità.
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