Sentenza del 28/05/2020 n. 10115 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la non congruità del prezzo pagato da E. srl per l'acquisto del marchio V. (corrispettivi complessivi di 245 milioni di euro), ritenendone il valore effettivo molto inferiore; ne derivava il recupero a tassazione di quote di ammortamento e interessi passivi dedotti in eccesso per il 2003. In sede di cassazione il tema principale è invece procedurale: l'atto impositivo era stato notificato prima dello spirare del termine dilatorio di 60 giorni decorrente dal rilascio del processo verbale di constatazione, senza che l'Ufficio avesse dimostrato la "particolare e motivata urgenza" che giustificherebbe l'emissione anticipata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento pronunciato in grado di appello. La Corte ha ritenuto invalida l'emissione "ante tempus" dell'atto per violazione dell'art.12 comma 7 legge n.212/2000, in assenza della prova da parte dell'Ufficio delle condizioni di particolare e motivata urgenza. L'Agenzia è stata condannata al rimborso delle spese a favore della società resistente, liquidate in euro 12.000 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 12 comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorrente dal rilascio del processo verbale di constatazione è finalizzato a garantire il pieno contraddittorio; la sua inosservanza determina l'illegittimità dell'atto emesso "ante tempus", salvo che l'Ufficio provi la sussistenza di specifiche ragioni di "particolare e motivata urgenza". Non è sufficiente la mera enunciazione di motivi d'urgenza nell'atto: l'ufficio ha l'onere di provarne l'effettiva esistenza.
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. (motivo di ricorso per cassazione)
Invocato dall'Agenzia per denunciata violazione di legge nella motivazione dell'avviso; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché il rispetto del termine dilatorio è norma che comporta nullità dell'atto emesso anticipatamente in assenza di urgente motivazione provata dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale effettua accesso, ispezione o verifica e rilascia il processo verbale di constatazione, deve attendere 60 giorni prima di emanare l'avviso di accertamento, per garantire il diritto al contraddittorio del contribuente.
- L'eccezione di urgenza è l'unica causa legittima per anticipare l'atto; tale urgenza deve essere specificamente motivata e provata dall'Ufficio, non può essere desunta solo dalla mancata indicazione formale nell'atto.
- L'emissione dell'avviso prima della scadenza dei 60 giorni, in assenza di prova dell'urgenza, comporta la nullità dell'atto e quindi l'annullamento in sede giurisdizionale.
- La presentazione di osservazioni da parte del contribuente entro il termine dilatorio è un diritto che l'Ufficio deve rispettare e valutare; se l'atto viene emesso anticipatamente e le osservazioni non sono valutate, ciò rafforza l'illegittimità dell'atto.
- Il principio è volto a tutelare il contraddittorio e valori costituzionali come buona fede e collaborazione tra amministrazione e contribuente; in contenziosi analoghi il giudice richiederà prova documentale dell'effettiva necessità di procedere prima del termine.
- Per il contribuente, l'opposizione fondata su violazione del termine dilatorio è una via efficace per ottenere l'annullamento dell'atto quando manca la prova dell'urgenza; per l'Amministrazione, è essenziale documentare e motivare tempestivamente qualsiasi esigenza straordinaria.
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