Corte di giustizia, Sentenza C-410/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023. — Procedimento penale a carico di FU e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hof van Cassatie. — Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 5 – Certificato A 1 – Revoca provvisoria – Effetto vincolante – Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i) – Persone che esercitano abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri – Applicabilità della legislazione dello Stato membro della sede legale – Nozione di “sede legale” – Impresa che ha ottenuto una licenza di trasporto comunitaria in forza dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 – Incidenza – Licenza ottenuta o invocata in modo fraudolento. — Cause riunite C-410/21 e C-661/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la sospensione provvisoria di un certificato A1 non ne elimina l’efficacia vincolante: il documento continua a produrre effetti finché non sia revocato o dichiarato invalido secondo la procedura prevista. Precisa però che, in presenza di una frode e di inerzia dell’istituzione emittente, il giudice penale nazionale può disapplicare il certificato, nel rispetto delle garanzie difensive. Quanto alla licenza comunitaria di trasporto, essa può essere solo un indizio della sede dell’impresa, ma non una prova definitiva della sede legale rilevante per la sicurezza sociale.
Rinvio pregiudiziale su efficacia vincolante dei certificati A1 sospesi provvisoriamente e sul valore della licenza comunitaria di trasporto ai fini della determinazione della "sede legale" ex regolamento n. 883/2004.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 5 del regolamento n. 987/2009 consenta che un certificato A1, oggetto di richiesta di riesame e revoca, sia sospeso provvisoriamente dall’istituzione emittente e perda nel frattempo il suo effetto vincolante; in subordine, se il giudice nazionale possa disapplicarlo per frode. 2) Se il possesso di una licenza comunitaria di trasporto rilasciata ai sensi dei regolamenti n. 1071/2009 e n. 1072/2009 provi in modo inconfutabile la sede legale dell’impresa nello Stato membro di rilascio ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004, e vincoli le autorità dello Stato membro di occupazione. 3) Nella causa C-661/21, se, in presenza di licenza ottenuta fraudolentemente, il giudice nazionale possa ignorarla o debba prima chiedere la revoca all’autorità emittente.
Principio di diritto
Un certificato A1 resta vincolante per le istituzioni e i giudici dello Stato membro in cui l’attività è svolta anche se l’istituzione emittente ne sospende provvisoriamente gli effetti: solo una revoca o dichiarazione di invalidità adottata all’esito della procedura di dialogo e conciliazione può far venir meno il vincolo. Tuttavia, in un procedimento penale per frode, il giudice nazionale può non tenerne conto se l’istituzione emittente, dopo l’avvio tempestivo della procedura, omette per un termine ragionevole di riesaminare e decidere, nel rispetto del contraddittorio e dell’equo processo. Inoltre, la licenza comunitaria di trasporto non costituisce prova inconfutabile della sede legale dell’impresa ai fini dell’articolo 13 del regolamento n. 883/2004, perché i criteri della normativa trasporti e quelli della sicurezza sociale non coincidono necessariamente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Regolamento (CE) n. 1071/2009
- Regolamento (CE) n. 1072/2009
Certificati A1, frode e licenza comunitaria di trasporto
La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale dello Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio) nelle cause riunite C-410/21 e C-661/21, riguarda due profili centrali del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: da un lato, il valore del certificato A1 quando l’istituzione emittente ne sospenda provvisoriamente gli effetti; dall’altro, il rapporto tra la nozione di "sede legale" rilevante ai fini del regolamento n. 883/2004 e la nozione di sede effettiva e stabile richiesta per la licenza comunitaria di trasporto.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento C-410/21, FU e DRV Intertrans BV erano imputati per frode in materia di contributi previdenziali. L’Ispettorato sociale belga aveva contestato l’effettiva localizzazione in Slovacchia della società Md Intercargo, alla quale erano stati rilasciati certificati A1 per alcuni lavoratori. A fronte della richiesta belga di revoca retroattiva, l’istituzione slovacca aveva dichiarato di revocare in via provvisoria i certificati, precisando che la decisione finale sarebbe stata adottata solo dopo gli sviluppi del procedimento penale in Belgio.
Nel procedimento C-661/21, PN e Verbraeken J. en Zonen BV erano imputati per fatti analoghi. L’indagine belga sosteneva che una società lituana, Van Daele, fosse stata utilizzata per assumere autisti lituani poi impiegati in Belgio, in un contesto ritenuto artificioso. Anche in questa causa la difesa valorizzava il rilascio di una licenza comunitaria di trasporto come prova della sede dell’impresa nello Stato membro di rilascio.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento n. 883/2004, soprattutto il considerando 15, l’articolo 11, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto i), oltre agli articoli 72 e 76;
- il regolamento n. 987/2009, in particolare l’articolo 5, l’articolo 14, paragrafo 5 bis, l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 20;
- il regolamento n. 1071/2009, in particolare gli articoli 3, 5, 11 e 12;
- il regolamento n. 1072/2009, in particolare gli articoli 3 e 4.
Sulla prima questione nella causa C-410/21: sospensione provvisoria del certificato A1
La Corte afferma che, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 987/2009, un certificato A1 vincola le istituzioni e i giudici degli altri Stati membri finché non sia revocato o dichiarato invalido dallo Stato membro di emissione. La mera sospensione provvisoria degli effetti, decisa dall’istituzione emittente, non è sufficiente a far venir meno il carattere vincolante del certificato.
La Corte valorizza tre elementi:
- il testo dell’articolo 5, che menziona solo revoca e invalidità come cause di cessazione del vincolo;
- la struttura della procedura di dialogo e conciliazione tra istituzioni, che presuppone un riesame effettivo e una decisione definitiva dell’istituzione emittente;
- le esigenze di leale cooperazione, certezza del diritto e unicità della legislazione applicabile, che verrebbero compromesse se la sospensione provvisoria producesse la perdita del vincolo.
Frode e poteri del giudice nazionale
La Corte ribadisce poi la propria giurisprudenza secondo cui il giudice dello Stato membro ospitante può, in un procedimento penale, constatare una frode e non tenere conto del certificato A1 solo a condizioni rigorose. In particolare, ciò è possibile se:
- la procedura di dialogo e conciliazione è stata tempestivamente avviata;
- l’istituzione emittente si è astenuta per un termine ragionevole dal riesaminare la situazione e dal prendere posizione sugli elementi concreti forniti dallo Stato membro ospitante;
- sono rispettate le garanzie del diritto a un equo processo per le persone imputate.
Nel caso concreto, poiché l’istituzione slovacca aveva differito la decisione finale fino alla conclusione del procedimento penale belga, la Corte ritiene che tale inerzia consenta al giudice penale nazionale di non attribuire efficacia al certificato, se risultano rispettate le garanzie difensive.
Sulla seconda questione nella causa C-410/21 e sulla prima nella causa C-661/21: licenza comunitaria di trasporto e sede legale
La Corte esclude che il possesso di una licenza comunitaria di trasporto costituisca prova inconfutabile della sede legale dell’impresa nello Stato membro che l’ha rilasciata. La nozione di "sede legale o domicilio" ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 883/2004, come precisata dall’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento n. 987/2009, rinvia al luogo in cui sono adottate le decisioni essenziali dell’impresa e in cui opera l’amministrazione centrale.
La nozione di "sede effettiva e stabile" richiesta per la licenza di trasporto, invece, dipende da criteri diversi, legati alla presenza di locali, documentazione, veicoli, strutture tecniche e amministrative. Ne consegue che le due nozioni possono coincidere, ma non necessariamente. La licenza di trasporto può quindi costituire soltanto un elemento indiziario nella valutazione della sede, non una prova automatica o vincolante per le autorità dello Stato membro di occupazione.
Sulla seconda questione nella causa C-661/21
Poiché la Corte ha già chiarito che la licenza non ha valore di prova inconfutabile della sede legale, non occorre rispondere alla seconda questione sollevata nella causa C-661/21 relativa alla possibilità di ignorare una licenza ottenuta fraudolentemente o di doverne prima chiedere la revoca all’autorità emittente.
Dispositivo e portata pratica
La Corte risponde che:
- il certificato A1 sospeso provvisoriamente continua a vincolare gli altri Stati membri fino a revoca o invalidazione definitiva, ma può essere disapplicato dal giudice penale nazionale in caso di frode, alle condizioni indicate;
- la licenza comunitaria di trasporto non prova in modo inconfutabile la sede legale dell’impresa ai fini della legislazione di sicurezza sociale applicabile.
Per gli operatori italiani, la decisione conferma che la gestione dei certificati A1 richiede sempre il rispetto della procedura interistituzionale e che, nei contenziosi transfrontalieri, i titoli amministrativi del settore trasporti non possono essere automaticamente traslati sul piano della determinazione della legislazione previdenziale applicabile.
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