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Sentenza

Sentenza n. 202/2026 - Torino, Sezione 1

per l'accertamento della responsabilità e la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente a causa dell'informazione antimafia Fasc. n. -OMISSIS- Area I bis/Ant emessa dal Prefetto di Torino il -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202200905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia e comportamento amministrativo asseritamente illecito nella sua adozione, nel mancato annullamento d'ufficio e nel ritiro tardivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della responsabilità del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Torino e il risarcimento di € 241.833,50, oltre ai danni non patrimoniali e a quelli da liquidarsi equitativamente, sostenendo di aver subito pregiudizi dall'informazione antimafia adottata nei suoi confronti. L'interdittiva era stata fondata su una precedente condanna ex art. 444 c.p.p. per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, relativa a fatti risalenti al 2005-2006. Il reato era stato successivamente dichiarato estinto e il ricorrente aveva poi ottenuto la riabilitazione. Deduceva la responsabilità dell'amministrazione per la durata del procedimento, per l'omessa partecipazione procedimentale e il mancato preavviso ex art. 7 l. 241/1990, per il rifiuto di esercitare l'autotutela nonostante le segnalazioni dell'estinzione del reato e della riabilitazione e per il ritardo nel ritiro dell'interdittiva dopo la riabilitazione. Domandava il ristoro delle spese legali sostenute, del lucro cessante, della perdita di chance e dei danni curriculari, esistenziali e d'immagine, prospettando in particolare la perdita dei compensi derivanti da un incarico di consulenza societaria.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che l'interdittiva non potesse essere considerata, per il periodo anteriore alla riabilitazione, fonte di responsabilità risarcitoria, poiché era stata adottata sulla base della normativa allora vigente e in un contesto nel quale la precedente sentenza del TAR aveva escluso l'illegittimità della misura, affermando la distinta natura preventiva dell'informazione antimafia rispetto agli effetti penali dell'estinzione del reato. La successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina posta a fondamento della misura è intervenuta solo dopo la riabilitazione e non è stata ritenuta sufficiente, in assenza di dolo o colpa dell'amministrazione, a fondare il risarcimento. Quanto al periodo tra la riabilitazione e il ritiro dell'interdittiva, il giudice ha escluso la prova del danno: le spese legali relative ai giudizi amministrativi non erano risarcibili per l'assenza dell'elemento soggettivo, quelle relative al procedimento penale non erano imputabili alle competenze dell'amministrazione dell'Interno e la pretesa di perdita dei compensi consulenziali era generica, temporalmente indeterminata e non adeguatamente provata. Sono state compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Disciplina l'informazione antimafia interdittiva; la sentenza considera la misura uno strumento preventivo diretto a evitare infiltrazioni mafiose nel tessuto economico-imprenditoriale.

  • art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011

    La disposizione, nella formulazione applicata, aveva esteso gli effetti interdittivi anche alle condanne per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche; tale estensione è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • art. 24, comma 1, lett. d, d.l. 113/2018

    La norma aveva novellato l'art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011, introducendo le condanne per gli artt. 640, comma 2, n. 1, e 640-bis c.p. tra quelle produttive degli effetti interdittivi.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il mancato preavviso partecipativo non è stato ritenuto, nel precedente giudizio sull'interdittiva, causa di illegittimità della misura, in ragione della particolare esigenza di tutela preventiva sottesa ai procedimenti antimafia.

  • art. 444 c.p.p.

    La condanna applicata su richiesta delle parti costituiva il precedente penale posto a fondamento dell'informazione antimafia.

  • art. 676 c.p.p.

    È stato richiamato quale base dell'istanza con cui il ricorrente aveva ottenuto la dichiarazione di estinzione dei reati.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria richiede, secondo il giudice, oltre all'illegittimità della condotta, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'amministrazione e la prova del danno.

  • ordinanza Corte costituzionale n. 178/2021

    "altresì violato è l'art. 41 Cost., poiché l'estensione degli effetti interdittivi di cui all'art. 67, comma 8, cod. antimafia anche alle condanne per il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'estensione degli effetti interdittivi alle condanne per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, ma il TAR ha escluso che ciò determinasse automaticamente la responsabilità risarcitoria per il periodo precedente.

Massime di principio

  • L'informazione antimafia interdittiva ha natura preventiva e non sanzionatoria; pertanto, l'estinzione del reato presupposto non determina automaticamente l'illegittimità della misura, dovendosi distinguere gli effetti penali dell'estinzione dalla valutazione amministrativa del rischio di infiltrazione mafiosa.
  • La successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno: occorre verificare, secondo i principi della responsabilità della pubblica amministrazione, anche la sussistenza del dolo o della colpa dell'amministrazione nel momento dell'adozione dell'atto.
  • In assenza di dolo o colpa dell'amministrazione, non sono risarcibili le spese sostenute dal privato per impugnare l'interdittiva nel giudizio amministrativo, né le spese relative a procedimenti penali estranei alla competenza dell'amministrazione.
  • La domanda di risarcimento per lucro cessante o perdita di chance deve indicare con precisione il periodo causale rilevante e deve essere assistita da adeguata prova; una prospettazione generica degli introiti perduti non consente la liquidazione del danno.
  • Ai fini risarcitori, il periodo eventualmente rilevante per il ritardato ritiro di un'interdittiva deve essere distinto da quello anteriore, nel quale l'adozione della misura poteva risultare conforme alla disciplina allora vigente e non colposa.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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