Sentenza n. 6645/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli esiti della gara relativa al lotto n. 1, con aggiudicazione a Pacifico S.r.l.
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa appellante ha contestato la sentenza del TAR deducendo, tra l'altro, la violazione del principio del collegio perfetto, poiché alcune sedute riservate della commissione giudicatrice si erano svolte in assenza di uno dei tre componenti; l'illegittimità della sottoscrizione dei verbali da parte di commissari non presenti e di alcune irregolarità formali dei verbali; l'omessa attribuzione di punteggi spettanti per i criteri ID1 e ID5, a causa di errori materiali chiaribili mediante gli allegati all'offerta tecnica; l'illogicità dei punteggi attribuiti per diversi criteri e la disparità di valutazione tra lotti; l'illegittimità del soccorso istruttorio disposto in favore di Pacifico S.r.l., del raggruppamento Servizi Ospedalieri S.p.A./Gruppo Industriale di Giacomo S.r.l. e di SO.GE.SI. S.p.A.; la necessità di escludere concorrenti per il superamento del limite dimensionale della relazione tecnica, per irregolarità della campionatura o per tardiva integrazione; l'erroneità dei punteggi assegnati alle controinteressate in relazione alla logistica, alla sostenibilità dell'offerta e alla qualità dei prodotti. Ha inoltre censurato i punteggi propriamente attribuiti per i criteri ID9, ID8 e ID14. La ricorrente ha sostenuto che l'eventuale ricalcolo dei punteggi avrebbe dovuto determinare il superamento degli operatori collocati in posizione migliore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto in parte l'appello e lo ha dichiarato improcedibile per il resto, confermando sostanzialmente la sentenza del TAR. Quanto al collegio perfetto, ha ritenuto legittima l'assenza episodica di un commissario nelle sedute aventi funzione meramente istruttoria e di analisi, purché la successiva commissione plenaria possa verificare, controllare, condividere e recepire l'attività svolta. La partecipazione da remoto è stata considerata equivalente alla presenza fisica. Le operazioni valutative in senso proprio devono invece essere svolte dal plenum. La sottoscrizione cumulativa dei verbali da parte di tutti i commissari è stata ritenuta riferibile alle sedute cui ciascun commissario aveva partecipato, senza valore certificativo per le sedute cui era assente. Le carenze relative alla data e al luogo della sottoscrizione sono state considerate irregolarità estrinseche non idonee a compromettere la certezza delle attività verbalizzate. Sono state ritenute astrattamente fondate le censure relative ai criteri ID1 e ID5, poiché gli errori materiali dell'offerta erano chiaribili mediante la relazione tecnica e gli allegati, senza modificare il contenuto sostanziale dell'offerta; tuttavia, l'attribuzione di 1,29 punti ulteriori non avrebbe consentito alla ricorrente, quinta classificata, di colmare il distacco di 2,27 punti dall'aggiudicataria e di 2,03 punti dalla seconda classificata. Le censure relative alla diversa valutazione della medesima impresa in lotti differenti sono state respinte, poiché offerte sostanzialmente analoghe possono essere valutate diversamente in ragione del contesto e delle specifiche esigenze delle amministrazioni destinatarie del singolo lotto. È stato ritenuto legittimo il soccorso istruttorio procedimentale disposto in favore degli altri concorrenti, quando diretto a chiarire o comprovare elementi già contenuti nell'offerta e senza modificarne il contenuto. Le contestazioni sulla campionatura e su alcune integrazioni sono state dichiarate improcedibili, anche perché la campionatura ha funzione dimostrativa e non costituisce elemento costitutivo dell'offerta tecnica e, comunque, l'eventuale accoglimento non avrebbe modificato l'esito della gara. È stata respinta la censura relativa al superamento del limite dimensionale della relazione tecnica: la clausola escludente riguardava la mancata presentazione della relazione, non il superamento del limite di pagine, e l'esclusione automatica sarebbe stata sproporzionata in assenza di prova di un concreto vantaggio competitivo. Sono state respinte le censure sulla logistica dell'aggiudicataria, sulla sostenibilità economica dell'offerta e sui punteggi relativi ai criteri ID9, ID8, ID14 e ID3, per difetto di prova dell'illogicità o perché le contestazioni non avrebbero comunque inciso sulla posizione in graduatoria. I ricorsi incidentali di Pacifico S.r.l. e del raggruppamento Servizi Ospedalieri S.p.A./Gruppo Industriale di Giacomo S.r.l. sono stati dichiarati improcedibili per l'esito dell'appello principale. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 120, comma 5, c.p.a.
il giudizio nelle materie indicate dal comma 1 viene “comunque definito con sentenza in forma semplificata”
Il rito speciale in materia di appalti impone la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 15 del Disciplinare di gara
In caso di discordanza tra il contenuto delle offerte tecniche e gli allegati, verrà preso in considerazione quanto dichiarato in offerta tecnica
Gli allegati hanno funzione di comprova dell'offerta tecnica e possono essere utilizzati per chiarire errori materiali o ambiguità, ma non per modificare il contenuto dell'offerta.
art. 13 del Disciplinare di gara
la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti
Il soccorso istruttorio è legittimo quando consente di comprovare elementi o circostanze preesistenti senza alterare l'offerta tecnica.
art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. 163/2006
produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire
La campionatura serve a dimostrare le capacità tecniche e l'idoneità del prodotto, ma non costituisce parte integrante dell'offerta tecnica.
Massime di principio
- Il principio del collegio perfetto impone che le operazioni propriamente valutative della commissione di gara, inclusa la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi, siano svolte dalla commissione nella sua composizione plenaria; sono tuttavia ammissibili attività preparatorie, istruttorie o di analisi svolte in assenza episodica di un componente, purché siano astrattamente verificabili dal plenum e siano successivamente da questo controllate, condivise e recepite.
- La partecipazione del commissario a una seduta di gara mediante collegamento da remoto è equipollente alla presenza fisica, quando consenta l'effettiva partecipazione alle attività collegiali.
- Il soccorso istruttorio procedimentale è legittimo quando serve a chiarire o comprovare elementi già contenuti nell'offerta e riferibili a circostanze preesistenti, ma non può introdurre o modificare il contenuto sostanziale dell'offerta tecnica.
- Un errore materiale dell'offerta tecnica può essere chiarito mediante la relazione complessiva e la documentazione allegata quando l'errore sia riconoscibile internamente ed esternamente e non sussista una reale discordanza sostanziale tra l'offerta e gli allegati.
- La valutazione della medesima offerta tecnica può differire nei diversi lotti di una gara quando la lex specialis imponga di considerare il contesto specifico e le esigenze della diversa amministrazione destinataria del servizio.
- La violazione di un limite dimensionale della relazione tecnica non comporta automaticamente l'esclusione se la lex specialis prevede espressamente la sanzione espulsiva per la mancata presentazione della relazione, ma non per il suo superamento quantitativo; l'applicazione dell'esclusione richiede inoltre il rispetto del principio di proporzionalità e la dimostrazione di una concreta lesione della par condicio.
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