Cassazione Penale, Sentenza n. 41321/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Palermo che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del 15 marzo 2021. Il provvedimento aveva confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due (originariamente tre), in relazione alla condanna per tentato omicidio aggravato del coniuge (fatto del 6/9/2013). Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 203 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato il tempo trascorso e soprattutto il positivo percorso rieducativo intramurario attestato nella relazione di sintesi del 16/10/2020
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la pericolosità sociale va accertata con i parametri dell'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato, della capacità a delinquere e degli elementi sulla personalità. È stato valutato che, nonostante la partecipazione del detenuto a iniziative rieducative, non sussisteva una piena rielaborazione critica delle condotte devianti (presenza di negazione della rabbia e carenza di introspezione), e che la mera partecipazione ai programmi carcerari non era sufficiente a contrastare la gravità oggettiva e soggettiva del reato. Conseguentemente, confermata la misura di sicurezza e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 203 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma applicabile, ma la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione della stessa alla luce della valutazione complessiva della pericolosità; il profilo decisivo è stato trattato secondo i parametri dell'art. 133.
art. 133 cod. pen.
Norma di riferimento per la valutazione della pericolosità sociale: la Corte conferma che il giudice deve valutare la personalità, la capacità a delinquere e tutti i parametri indicati dall'art. 133, compresa la gravità del reato, per decidere l'applicazione o la conferma di misure di sicurezza.
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La pericolosità sociale va valutata secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.: gravità del fatto, capacità a delinquere e profili personali del condannato
- La mera partecipazione a programmi rieducativi in carcere non è automaticamente sufficiente a escludere la pericolosità sociale; occorre una concreta e dimostrabile rielaborazione critica delle condotte
- Il tempo trascorso dalla commissione del reato è un elemento da considerare ma non è decisivo se permangono elementi che indicano rischio di recidiva
- La motivazione del giudice deve collegare in modo coerente la valutazione della personalità e del percorso individuale con la misura di sicurezza applicata
- Segnalazioni di negazione di emozioni rilevanti (es. rabbia) o mancanza di introspezione possono essere valorizzate come indici di persistenza del rischio
- In caso di rigetto del ricorso il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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