Sentenza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio comunale di Peschiera del Garda n. 4 in data 29 aprile 2021 recante “Approvazione regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali (cup)”, pubblicata per 15 giorni sull’Albo Pretorio dal 13 maggio 2021; - del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’allegato “A” alla predetta deliberazione del Consiglio Comunale di Peschiera del Garda n. 4 del 2021; - della deliberazione della Giunta comunale di Peschiera del Garda n. 52 del 30 aprile 2021, recante “approvazione tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone pubblicitario, del canone per le affissioni pubbliche e del canone mercatale anno 2021”, pubblicata per 15 giorni sull’Albo Pretorio dal 12 maggio 2021; - della tariffa di cui all’allegato “A” alla predetta deliberazione della Giunta comunale di Peschiera del Garda n. 52 del 2021; - di pagamento in data 26 maggio 2021, inviato alla società ricorrente per la riscossione del canone unico patrimoniale dell’annualità 2021 dalla società S.T.E.P., concessionaria del servizio di accertamento del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e riscossione del Comune di Peschiera del Garda;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale, relative tariffe annuali e avviso di pagamento del canone per l'annualità 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le relative tariffe approvate dalla Giunta comunale e l'avviso di pagamento emesso dal concessionario del servizio. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 1, commi 816, 818, 819 e 820, della legge n. 160/2019 e degli artt. 822 e 824 c.c., sostenendo che il regolamento estendesse il canone a strade o tratti di proprietà o competenza di altri enti e agli impianti collocati su aree private visibili da strade non comunali, nonché che consentisse il cumulo del canone pubblicitario e di quello per l'occupazione del suolo pubblico. Ha inoltre contestato la previsione regolamentare relativa al canone per la posa di mezzi pubblicitari, ritenendola incompatibile con il Codice della strada e con il relativo regolamento di esecuzione. Con il secondo motivo ha sostenuto che alcune disposizioni configurassero una riesumazione della disciplina tributaria abrogata e violassero i limiti della potestà regolamentare comunale, nonché il divieto di cumulo tra canone per la pubblicità e canone per l'occupazione; ha contestato anche i coefficienti moltiplicatori e prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019 per contrasto con l'art. 23 Cost. Il terzo motivo ha censurato la previsione secondo cui, in presenza di più messaggi pubblicitari relativi ad aziende diverse collocati su un unico pannello o struttura, il canone fosse calcolato separatamente per ciascuna impresa in base alla superficie del relativo messaggio, anziché sulla superficie complessiva del mezzo. Il quarto motivo ha dedotto l'illegittimità derivata delle tariffe approvate dalla Giunta. Il quinto motivo ha impugnato l'avviso di pagamento e gli eventuali atti applicativi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il Collegio ha ritenuto illegittime le disposizioni regolamentari che estendevano il canone a strade o tratti non comunali e agli impianti pubblicitari su aree private visibili da tali strade, precisando che la potestà regolamentare comunale deve rispettare i limiti derivanti dalla pertinenza della strada e che la sola presenza dell'impianto nel territorio comunale non attribuisce automaticamente al Comune la titolarità dell'entrata. È stata inoltre annullata la previsione che assoggettava a canone la mera disponibilità di un mezzo potenzialmente idoneo a diffondere messaggi, poiché il canone pubblicitario presuppone l'effettiva diffusione del messaggio e il comma 820 esclude il cumulo con il canone per l'occupazione. È stata annullata anche la disposizione che, per più messaggi pubblicitari su un unico pannello o struttura, imponeva un calcolo autonomo per ciascuna impresa: l'art. 1, comma 825, della legge n. 160/2019 impone il riferimento alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi. Per effetto dell'illegittimità derivata sono state annullate, nelle parti corrispondenti, anche le tariffe approvate dalla Giunta. Sono state invece respinte le censure relative al divieto di cumulo, poiché il regolamento prevedeva il canone soltanto per l'eventuale superficie di occupazione eccedente quella rilevante ai fini pubblicitari; è stata respinta anche la censura relativa al richiamo all'art. 53, comma 7, del regolamento del Codice della strada, distinguendo il corrispettivo per l'uso o l'occupazione della strada, assorbito dal canone unico, dalle spese o corrispettivi istruttori per il rilascio dell'autorizzazione, rimasti distinti. I coefficienti moltiplicatori sono stati ritenuti legittimi perché fondati su criteri ragionevoli e idonei a differenziare situazioni oggettivamente diverse. È stata respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019. L'impugnazione dell'avviso di pagamento è stata dichiarata inammissibile per genericità, non essendo stato precisato se la richiesta riguardasse le parti del regolamento effettivamente censurate. Il dispositivo annulla parzialmente il regolamento e la deliberazione tariffaria. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 1, commi 816, 817, 818, 819, 820, 821, 825, 826 e 827 l. 160/2019
L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Il canone unico patrimoniale deve essere applicato nei limiti del presupposto normativo, della pertinenza della strada e del divieto di cumulo; la quantificazione dei messaggi pubblicitari deve avvenire sulla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi.
artt. 822 e 824 c.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla titolarità e al regime dei beni pubblici, senza autonoma ulteriore elaborazione nella decisione.
art. 23 Cost.
La censura di violazione della riserva di legge in materia di prestazioni imposte è stata ritenuta infondata.
art. 119 Cost.
L'autonomia finanziaria degli enti locali è stata indicata quale elemento coerente con la possibilità di utilizzare coefficienti moltiplicatori ragionevoli.
art. 52 d.lgs. 446/1997
Richiamato in relazione ai limiti del potere regolamentare degli enti locali, senza che il Collegio ravvisasse una violazione nelle disposizioni non annullate.
art. 27, commi 7 e 8, d.lgs. 285/1992
La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze.
Il relativo canone per le strade di pertinenza comunale e provinciale è assorbito dal canone unico patrimoniale.
art. 53, comma 7, d.P.R. 495/1992
Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale.
La disposizione riguarda un corrispettivo di natura autorizzatoria e non ricognitoria, distinto dal canone per la fruizione del bene pubblico e non abrogato dalla disciplina del canone unico.
Massime di principio
- La potestà regolamentare comunale in materia di canone unico patrimoniale deve essere esercitata entro i limiti individuati dalla legge n. 160/2019: la titolarità dell'entrata dipende dalla pertinenza della strada e non può derivare automaticamente dalla mera presenza dell'impianto pubblicitario nel territorio comunale.
- Il canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari presuppone l'effettiva diffusione del messaggio; la mera disponibilità di un mezzo potenzialmente idoneo alla pubblicità, in assenza di effettiva diffusione, non costituisce autonomo presupposto per l'applicazione del canone.
- Il divieto di cumulo tra canone pubblicitario e canone per l'occupazione del suolo pubblico non impedisce di assoggettare a canone l'eventuale superficie di occupazione eccedente quella considerata ai fini della diffusione pubblicitaria.
- Quando più messaggi pubblicitari relativi a soggetti diversi sono collocati su un unico pannello o struttura, il canone deve essere determinato sulla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- Il corrispettivo per l'uso o l'occupazione della strada, assorbito dal canone unico patrimoniale, deve essere distinto dalle spese o dai corrispettivi di natura autorizzatoria dovuti per il rilascio del provvedimento, che restano disciplinati dall'art. 53, comma 7, del regolamento di esecuzione del Codice della strada.
- I coefficienti moltiplicatori delle tariffe del canone unico sono legittimi quando rispondono a criteri ragionevoli e differenziano situazioni oggettivamente diverse, quali la tipologia della strada, la natura della pubblicità e la durata dell'esposizione.
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