Sentenza n. 816/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis D.L. n. 21.09.1987 n. 387 (conv. con Legge 20.11.1987 n. 472), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino al soddisfo e condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante in carica, alla riliquidazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis D.L. n. 21.09.1987 n. 387 (conv. con Legge 20.11.1987 n. 472), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino al soddisfo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, mancata riliquidazione o mancato riconoscimento dell'integrazione dell'indennità di buonuscita mediante computo di sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre agli accessori. Essi erano ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri, congedati a domanda, di età superiore a 55 anni e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo. L'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva di parte e la decadenza dal beneficio per mancata presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti; ha inoltre dedotto la prescrizione quinquennale del diritto per uno dei ricorrenti e prospettato questioni di legittimità costituzionale relative all'estensione del beneficio. Nel merito, l'INPS ha chiesto il rigetto, sostenendo l'inapplicabilità dei sei scatti ai cessati dal servizio a domanda.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'unico legittimato passivo sia l'INPS, quale ente obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita. Ha escluso che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 abbia natura decadenziale: esso costituisce un onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo, ma la sua inosservanza non impedisce il riconoscimento del beneficio. Ha inoltre ritenuto non maturata la prescrizione quinquennale per il ricorrente cessato dal servizio il 12 marzo 2019, poiché la prescrizione decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell'efficacia interruttiva del pagamento rateale; nel caso concreto l'ultimo mandato risaliva al 27 aprile 2021 e la prescrizione era stata interrotta con diffide del 2024. Nel merito, il Collegio ha affermato che il comma 2 dell'art. 6-bis prevede una fattispecie aggiuntiva e concorrente rispetto a quelle del comma 1 e riconosce i sei scatti anche al personale delle Forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti all'integrazione dell'indennità di buonuscita con ulteriori sei scatti stipendiali e ha condannato l'INPS al pagamento delle somme dovute, con interessi legali dal maturato al saldo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Ha respinto le questioni di costituzionalità prospettate dall'INPS, ritenendo il beneficio fondato su una specifica disciplina legislativa e non manifestamente irragionevole né lesiva degli artt. 3 e 81 Cost. L'INPS è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Il comma 2 introduce una fattispecie aggiuntiva e concorrente che consente il riconoscimento dei sei scatti stipendiali anche a chi sia collocato a riposo a domanda, purché ricorrano i requisiti anagrafico e contributivo; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Attribuisce il medesimo beneficio dei sei scatti nel trattamento di pensione del personale militare; la sentenza lo richiama nel quadro normativo del beneficio.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
È richiamato per escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato, insieme all'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, per applicare sulle somme dovute i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 3 Cost.
La disciplina dei sei scatti non determina una manifesta e irragionevole disparità di trattamento, poiché accomuna a determinati fini categorie inserite nel comparto sicurezza, pur mantenendo distinzioni complessive tra le diverse situazioni.
art. 81 Cost.
Il beneficio economico trova fondamento in una specifica disciplina legislativa e la sua applicazione non comporta, secondo il giudice, violazione dei principi costituzionali in materia di bilancio.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle Forze di polizia collocato a riposo a domanda, quando siano stati compiuti 55 anni di età e maturati 35 anni di servizio utile, trattandosi di una fattispecie autonoma e concorrente rispetto a quelle del comma 1.
- Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: la sua inosservanza può incidere sulla tempistica del collocamento, ma non esclude il diritto al beneficio quando ricorrano i requisiti sostanziali previsti dalla legge.
- In materia di trattamento di fine servizio corrisposto ratealmente, la prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e il pagamento rateale può assumere efficacia interruttiva del termine prescrizionale.
- Quando l'amministrazione previdenziale è l'unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita, essa è l'unico legittimato passivo nel giudizio diretto a ottenere la riliquidazione del trattamento.
- Sulle somme riconosciute a titolo di riliquidazione del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi della disciplina richiamata dalla sentenza.
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