Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 47 del 27/09/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’agevolazione fiscale del 10% non si applica allo straordinario in quanto tale, ma solo quando esso sia collegato a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa, competitività e redditività dell’impresa. Viene precisato che la detassazione generalizzata degli straordinari è rimasta valida solo per il 2008, mentre per il 2009 e il 2010 non è stata prorogata. Per beneficiare del regime agevolato è necessario che il nesso con la produttività risulti da documentazione aziendale, anche mediante dichiarazione dell’impresa. Il medesimo criterio vale anche per lavoro supplementare, clausole elastiche, lavoro notturno e lavoro su turni.

Imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni per lavoro straordinario

Imposta sostitutiva del 10% su straordinari e altre prestazioni correlate alla produttività

La circolare fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% prevista dall’articolo 2 del DL n. 93 del 2008, con particolare riferimento alle retribuzioni per lavoro straordinario. L’obiettivo è delimitare l’agevolazione ai soli casi in cui la prestazione sia effettivamente collegata a risultati di produttività dell’impresa, escludendo una lettura estensiva che ricomprenda ogni forma di straordinario.

Ambito di applicazione dell’agevolazione

Viene precisato che il regime agevolativo non riguarda il lavoro straordinario in quanto tale, ma soltanto quello riconducibile a parametri di produttività, innovazione, efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Il richiamo alla risoluzione 83/2010 serve quindi a chiarire la portata dell’agevolazione, non ad ampliarla oltre i limiti previsti dalla normativa.

Limiti temporali e mancata proroga

La circolare evidenzia che le prestazioni lavorative rese oltre l’orario ordinario sono state agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l’anno 2008, secondo la formulazione originaria dell’articolo 2 del DL n. 93 del 2008. Per gli anni 2009 e 2010, invece, le disposizioni che prevedevano la detassazione degli straordinari non sono state prorogate. Ne deriva che l’imposta sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario che non siano qualificabili come premi di produttività.

Straordinario agevolabile e altre prestazioni equivalenti

In base alla normativa vigente, è agevolabile soltanto lo straordinario per il quale esista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Tale vincolo può sussistere sia nel caso di straordinario cosiddetto forfetizzato, svolto da dipendenti non vincolati dall’orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria. Lo stesso criterio è esteso anche al lavoro supplementare e alle prestazioni rese in base a clausole elastiche.

Prova della correlazione con la produttività

Per ottenere il beneficio fiscale non è sufficiente la mera natura straordinaria della prestazione: il nesso con la produttività deve essere provato. La circolare richiama a tal fine quanto già indicato nella circolare n. 49 del 2008, secondo cui la correlazione deve risultare da documentazione dell’impresa. A titolo esemplificativo, può trattarsi di una comunicazione scritta al lavoratore che indichi la motivazione della somma corrisposta oppure di una dichiarazione dell’impresa che attesti il risultato utile conseguito ai fini della competitività e della redditività aziendale.

Lavoro notturno e lavoro su turni

Il documento chiarisce infine che anche l’agevolazione relativa alle retribuzioni per lavoro notturno e per lavoro organizzato su turni è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività. Anche in questo caso la condizione deve trovare riscontro in una dichiarazione dell’impresa, che documenti la connessione tra la prestazione e il miglioramento dei risultati aziendali.

Punti principali

Ambito dell’agevolazione

L’imposta sostitutiva del 10% prevista dall’articolo 2 del DL n. 93 del 2008 è applicabile alle erogazioni relative al lavoro straordinario solo se tali prestazioni siano riconducibili a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività connessi all’andamento economico dell’impresa.

Chiarimento sulla risoluzione 83/2010

La risoluzione richiamata non ha esteso l’agevolazione a tutto il lavoro straordinario in quanto tale, ma ha precisato che è agevolabile lo straordinario solo quando sia correlato a parametri di produttività.

Limiti temporali della detassazione

Le prestazioni oltre l’orario ordinario sono state agevolabili senza ulteriori condizioni solo per l’anno 2008. Per il 2009 e il 2010 le disposizioni sulla detassazione degli straordinari non sono state prorogate, con la conseguenza che l’imposta sostitutiva non si applica agli straordinari che non possano essere ricondotti ai premi di produttività.

Tipologie di prestazioni interessate

Il requisito della correlazione con la produttività può sussistere sia per lo straordinario cosiddetto forfetizzato, sia per le altre prestazioni straordinarie. Lo stesso criterio è ritenuto valido anche per il lavoro supplementare e per quello reso in base a clausole elastiche.

Prova documentale della correlazione

La correlazione tra prestazione e parametri di produttività deve essere documentata dall’impresa. Può essere sufficiente, ad esempio, una comunicazione scritta al lavoratore o una dichiarazione dell’impresa che attesti che la prestazione ha determinato un risultato utile al conseguimento di competitività e redditività aziendale.

Estensione a lavoro notturno e turni

Anche l’agevolazione sulle retribuzioni per lavoro notturno e per lavoro organizzato su turni è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività, che deve risultare da una dichiarazione dell’impresa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.