Circolare n. 48 del 27/09/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i compensi per lavoro notturno e straordinario, già oggetto della risoluzione n. 83/2010, possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10% anche per l’intero importo e non solo per la maggiorazione. Per i periodi d’imposta 2008 e 2009 è ammessa la regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa o rimborso, con certificazione del datore di lavoro delle somme non tassate sostitutivamente. Per semplificare gli adempimenti, viene prevista una gestione unitaria nel CUD/2011 e nella dichiarazione dei redditi 2011. La circolare affronta inoltre il trattamento fiscale delle somme restituite ai dipendenti a seguito dello sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili, qualificandole in via generale come reddito di lavoro dipendente, ma ammettendo l’imposta sostitutiva del 10% se ne ricorrono i presupposti.
Compensi per incrementi di produttività, lavoro notturno e straordinario; chiarimenti su imposta sostitutiva e sgravio contributivo
Compensi per incrementi di produttività, lavoro notturno e straordinario e sgravio contributivo
La circolare fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale di alcune voci retributive collegate alla produttività e sul coordinamento tra tassazione sostitutiva e adempimenti certificativi. Inoltre, affronta il regime delle somme restituite ai dipendenti in conseguenza dello sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili.
Tassazione sostitutiva per lavoro notturno e straordinario
La circolare richiama la risoluzione n. 83 del 2010, precisando che può essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 10% non soltanto la maggiorazione, ma l’intero compenso erogato per lavoro notturno e le somme corrisposte per lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
Per gli anni d’imposta 2008 e 2009 i lavoratori possono applicare il regime più favorevole:
- mediante dichiarazione dei redditi integrativa;
- oppure tramite istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
A tal fine, il datore di lavoro deve certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non ha applicato l’imposta sostitutiva nei periodi d’imposta 2008 e 2009.
Semplificazione degli adempimenti e CUD/2011
La circolare prende atto delle difficoltà operative segnalate da associazioni datoriali, sindacati e Consulta dei CAF nel predisporre, nei tempi ordinari, gli adempimenti distinti per ciascun periodo d’imposta. Per semplificare le procedure, viene quindi prevista una modalità unitaria di richiesta del rimborso delle maggiori imposte pagate per entrambi i periodi interessati, tramite i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011, opportunamente integrati.
In concreto:
- il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate nel 2008 e nel 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva;
- il dipendente potrà recuperare il credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011;
- nel CUD/2011 dovranno essere riportati anche gli importi eventualmente già certificati al dipendente in seguito alla risoluzione n. 83 del 2010.
La soluzione è motivata dall’esigenza di contemperare la semplificazione degli adempimenti con le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili
La circolare esamina anche il regime fiscale delle somme erogate a seguito dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. La misura, sperimentale per il triennio 2008-2010 e concessa su domanda delle aziende, riguarda le retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello nei limiti delle risorse predeterminate.
Le aziende ammesse al beneficio, previa comunicazione dell’INPS, devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi trattenuti in precedenza. Tali somme:
- costituiscono reddito di lavoro dipendente, in quanto rappresentano la quota di contribuzione di competenza del dipendente non inserita nell’imponibile fiscale al momento dell’erogazione del premio;
- per gli importi relativi ad anni pregressi, rientrano tra gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, essendo percepiti per effetto di atti sopravvenuti o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Possibile applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%
Pur qualificando le somme restituite come reddito di lavoro dipendente, la circolare precisa che, se ricorrono le condizioni richieste per i premi di produttività e di risultato, tali importi possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva del 10%, anche quando si riferiscano a premi erogati in periodi d’imposta precedenti.
Vigilanza
Le Direzioni Regionali sono tenute a vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati puntualmente dagli uffici.
Punti principali
Lavoro notturno e straordinario: ambito dell’imposta sostitutiva
Viene ribadito il chiarimento della risoluzione n. 83 del 2010: l’imposta sostitutiva del 10% può applicarsi non solo alla maggiorazione, ma all’intero compenso erogato per lavoro notturno e alle somme corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito dalla legge n. 126 del 2008.
Regolarizzazione per gli anni 2008 e 2009
Per i periodi d’imposta 2008 e 2009 i lavoratori possono beneficiare della tassazione più favorevole presentando una dichiarazione dei redditi integrativa oppure chiedendo il rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602 del 1973. A tal fine il datore di lavoro deve certificare gli importi delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva.
Semplificazione degli adempimenti nel CUD/2011
A causa delle difficoltà operative segnalate da datori di lavoro, sindacati e CAF, viene adottata una procedura unitaria che consente di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate per entrambi i periodi d’imposta interessati mediante i modelli di dichiarazione e certificazione da utilizzare nel 2011, opportunamente integrati.
Indicazioni per datore di lavoro e dipendente
Il datore di lavoro deve indicare nel CUD/2011 le somme erogate nel 2008 e nel 2009 per elementi di produttività e redditività o per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in quegli anni. Il dipendente potrà recuperare il credito tramite la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011. Nel CUD/2011 dovranno essere riportati anche gli importi eventualmente già certificati al dipendente in seguito alla risoluzione n. 83 del 2010.
Sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili
L’art. 1, comma 67, della legge n. 247 del 2007 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2008-2010 e su domanda delle aziende, uno sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, entro i limiti delle risorse disponibili. Le aziende ammesse al beneficio dall’INPS devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi trattenuti in precedenza.
Trattamento fiscale delle somme restituite ai dipendenti
Le somme restituite sono considerate reddito di lavoro dipendente, poiché rappresentano la quota di contribuzione a carico del dipendente che non era stata inclusa nell’imponibile fiscale al momento dell’erogazione del premio. Inoltre, l’ammontare della contribuzione recuperata e riferita ad anni pregressi rientra negli emolumenti arretrati di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR.
Applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% ai premi di produttività
Se sussistono le condizioni previste per i premi di produttività e di risultato, le somme restituite a seguito dello sgravio contributivo possono comunque essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 10%, anche quando si riferiscano a premi erogati in periodi d’imposta precedenti.
Vigilanza delle Direzioni Regionali
Le Direzioni Regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi esposti nella circolare siano puntualmente osservati dagli uffici.
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