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Circolare

Circolare n. 49 del 1/10/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come gli Uffici debbano eseguire con tempestività i rimborsi conseguenti alle sentenze tributarie, distinguendo tra quelli previsti dall’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 e quelli disciplinati dall’art. 69 del medesimo decreto. Per i rimborsi ex art. 68, relativi a controversie su atti impositivi, di liquidazione, sanzioni e riscossione, l’Ufficio deve procedere d’ufficio anche prima della notifica della sentenza, appena conosca il dispositivo favorevole e senza attendere richieste del contribuente. Per i rimborsi ex art. 69, relativi al diniego di restituzione di tributi pagati spontaneamente, il pagamento va eseguito solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. In entrambi i casi i rimborsi derivanti da decisioni giudiziarie hanno priorità su altre tipologie di rimborso.

Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari

Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari

La circolare disciplina le modalità con cui gli Uffici devono eseguire i rimborsi conseguenti alle decisioni delle Commissioni tributarie, ribadendo l’obbligo di una gestione tempestiva e prioritaria dei pagamenti dovuti ai contribuenti. Il documento distingue nettamente tra i rimborsi previsti dall’articolo 68 del d.lgs. n. 546/1992 e quelli previsti dall’articolo 69 del medesimo decreto, in ragione della diversa natura delle controversie.

Quadro generale e finalità

La funzione delle norme sull’esecuzione delle sentenze tributarie è indicata nella tutela, da un lato, dell’effettività dell’obbligazione tributaria e, dall’altro, dell’integrità patrimoniale del contribuente. Gli Uffici sono quindi tenuti a dare puntuale esecuzione alle sentenze, indipendentemente dal fatto che siano favorevoli o sfavorevoli all’Amministrazione finanziaria, curando sia il recupero delle somme stabilite in sentenza sia il rimborso di quanto spetti al contribuente.

La circolare richiama l’attenzione degli Uffici sulle disposizioni che disciplinano l’erogazione di rimborsi derivanti, anche indirettamente, da pronunce giurisdizionali, sottolineando che tali rimborsi devono essere trattati con priorità rispetto ad altre tipologie di rimborso spettanti ai contribuenti.

Rimborsi dovuti ai sensi dell’articolo 68 del d.lgs. n. 546/1992

L’articolo 68, comma 2, prevede che, quando il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

La circolare precisa che la norma si applica alle controversie relative a:

  • avvisi di accertamento;
  • avvisi di liquidazione, con particolare riferimento all’imposta di registro e ad altri tributi indiretti diversi dall’IVA;
  • provvedimenti che irrogano sanzioni;
  • iscrizioni a ruolo, in particolare quelle conseguenti a liquidazione automatizzata ex articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e articolo 54-bis del DPR n. 633/1972, nonché a controllo formale ex articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.

Tempestività dell’esecuzione del rimborso

Per i rimborsi ex articolo 68 non occorre attendere la notifica formale della sentenza favorevole al contribuente, né una specifica istanza o un sollecito. Le strutture addette alla gestione del contenzioso possono e devono restituire le somme versate in eccedenza subito dopo la comunicazione del dispositivo da parte della Segreteria della Commissione tributaria, purché il dispositivo contenga tutti gli elementi necessari alla determinazione dell’importo da rimborsare.

La circolare invita dunque le strutture territoriali a procedere anche prima della scadenza del termine di legge ogniqualvolta abbiano conoscenza certa, anche se informale, di una pronuncia favorevole al contribuente. Il rimborso, essendo conseguenza di una sentenza, va eseguito senza attendere alcuna richiesta del contribuente.

Decisioni delle Commissioni tributarie regionali e della Commissione tributaria centrale

Sebbene l’articolo 68, comma 2, faccia espresso riferimento alle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali, la circolare ne estende l’applicazione anche alle sentenze favorevoli al contribuente emesse dalle Commissioni tributarie regionali, in base a un’interpretazione logico-sistematica della norma.

Inoltre, l’articolo 68 trova applicazione anche con riguardo alle sentenze della Commissione tributaria centrale, come confermato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Anche in tali casi, pertanto, gli Uffici devono procedere al rimborso delle somme spettanti.

Rimborsi dovuti ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. n. 546/1992

Diversa è la disciplina dei giudizi concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori pagati spontaneamente. In tali ipotesi non si applica l’articolo 68, bensì l’articolo 69, che impone all’Amministrazione di effettuare il rimborso soltanto in esecuzione di sentenze passate in giudicato.

La disposizione riguarda quindi esclusivamente le controversie in tema di restituzione di somme versate spontaneamente, e non quelle relative a pagamenti eseguiti in conseguenza della notifica di atti autonomamente impugnabili.

Gestione delle controversie e doveri dell’Amministrazione

Qualora la Direzione provinciale o regionale abbia già riconosciuto, in pendenza di causa, la spettanza del rimborso, deve provvedervi sollecitamente, con conseguente abbandono del contenzioso in ogni stato e grado del giudizio, anche in assenza di sentenza. La stessa esigenza di celerità vale, in particolare, nei casi di acquiescenza a sentenza favorevole al contribuente.

La circolare evidenzia che l’attivazione tempestiva dell’Ufficio consente di evitare giudizi di ottemperanza o procedure esecutive forzate, oltre a ridurre gli oneri per interessi. Anche i rimborsi riconosciuti con decisioni passate in giudicato devono essere eseguiti in via prioritaria e con ogni sollecitudine, senza attendere eventuali iniziative del contribuente che comporterebbero un aggravio di lavoro e di spese per gli Uffici.

Vigilanza sull’attuazione

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati nella circolare siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Punti principali

Finalità della circolare

La circolare richiama gli Uffici all’obbligo di dare esecuzione sistematica e puntuale alle sentenze tributarie, sia favorevoli sia sfavorevoli all’Amministrazione, con particolare attenzione ai provvedimenti che comportano, direttamente o indirettamente, un rimborso al contribuente.

Rimborsi ex articolo 68 del d.lgs. n. 546/1992

Per le controversie relative ad avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, provvedimenti sanzionatori e iscrizioni a ruolo, il tributo versato in eccedenza deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, con gli interessi previsti dalle leggi fiscali.

Tempestività dell’esecuzione

L’Ufficio non deve attendere la notifica formale della sentenza né una richiesta del contribuente: può e deve procedere al rimborso subito dopo la comunicazione del dispositivo da parte della segreteria della Commissione tributaria, purché siano noti tutti gli elementi necessari a determinare l’importo.

Estensione alle decisioni di gradi superiori

L’obbligo di rimborso ex articolo 68, pur riferito testualmente alle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali, è ritenuto applicabile anche alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali e della Commissione tributaria centrale.

Rimborsi ex articolo 69 del d.lgs. n. 546/1992

Per le controversie sul diniego espresso o tacito di restituzione di tributi e accessori pagati spontaneamente, il rimborso è dovuto solo in esecuzione di sentenze passate in giudicato. La disposizione non si applica ai pagamenti effettuati in conseguenza di atti autonomamente impugnabili.

Priorità e gestione operativa

I rimborsi derivanti da sentenze, sia ex articolo 68 sia ex articolo 69, devono essere eseguiti con priorità rispetto ad altre tipologie di rimborso. Se la spettanza del rimborso è riconosciuta in pendenza di causa, la Direzione deve provvedere sollecitamente, abbandonando il contenzioso e, se del caso, evitando giudizi di ottemperanza o esecuzioni forzate.

Vigilanza degli uffici regionali

Le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni contenute nella circolare siano osservate dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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