Cassazione Penale, Sentenza n. 37104/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che, dopo una parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto configurabili i reati di minaccia e percosse (invece del delitto di atti persecutori) e li aveva condannati al risarcimento del danno. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione di legge e contestato l'attendibilità dei testi (sostenendo che le vittime/testimoni erano inaffidabili per interessi economici e rancori), chiedendo in sostanza una diversa valutazione del materiale probatorio. Il Procuratore generale aveva invece chiesto annullamento con rinvio per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., ritenendo che l'appello abbia deciso su prove dichiarative senza rinnovazione dibattimentale in secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto non condivisibili le conclusioni del Procuratore generale: l'appello ha operato una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti sulla base dello stesso compendio probatorio e non un diverso apprezzamento delle prove che richiedesse la rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis. Quanto alle censure dei ricorrenti, sono risultate generiche e non specificate (non è stato indicato se il mezzo di impugnazione fosse proposto ai sensi della lett. b) o lett. c) dell'art. 606 c.p.p.), e dunque inammissibili. Il Collegio ha richiamato il principio per cui la valutazione dell'attendibilità delle prove è devoluta ai giudici di merito e non sindacabile in Cassazione se motivata senza apodittismi o illogicità. Per i ricorrenti è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la norma, evocata dal Procuratore generale come motivo di annullamento con rinvio per mancata rinnovazione dibattimentale, non era stata violata: l'appello ha effettuato una diversa qualificazione giuridica dei fatti basata sullo stesso compendio probatorio già esaminato, senza introdurre nuovi elementi decisivi che richiedessero la rinnovazione del dibattimento in secondo grado.
art. 606, cod. proc. pen. (lett. b) e lett. c))
La Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno specificato se il motivo fosse proposto ai sensi della lett. b) o lett. c) dell'art. 606 (ossia non hanno dato la necessaria specificazione delle violazioni dedotte), rendendo così le censure generiche e inammissibili.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata a supporto del principio per cui l'inammissibilità dell'impugnazione può integrare profili di colpa del ricorrente, giustificando l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione della attendibilità e della rilevanza delle prove è prerogativa dei giudici di merito: la Cassazione non riesamina il merito dei fatti se la motivazione di merito non è manifestamente illogica o apodittica.
- Per proporre un ricorso per cassazione efficace è indispensabile specificare chiaramente i parametri normativi invocati (es. indicare la lettera di cui all'art. 606 c.p.p.); censure vaghe o generiche sono inammissibili.
- La rinnovazione del dibattimento in appello non è sempre obbligatoria: se la Corte d'appello riformula la qualificazione giuridica dei fatti basandosi sullo stesso compendio probatorio già valutato in primo grado, non necessariamente si configura violazione dell'art. 603, comma 3-bis.
- Impugnazioni infondate o presentate con colpa possono comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche sanzioni alla Cassa delle ammende.
- Contestare l'attendibilità dei testi richiede argomentazioni concrete e specifiche (es. contraddizioni precise, elementi nuovi che ne inficino la credibilità); mere affermazioni generiche di interesse o astio non sono sufficienti davanti alla Cassazione.
Testo integrale
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