Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37104/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che, dopo una parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto configurabili i reati di minaccia e percosse (invece del delitto di atti persecutori) e li aveva condannati al risarcimento del danno. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione di legge e contestato l'attendibilità dei testi (sostenendo che le vittime/testimoni erano inaffidabili per interessi economici e rancori), chiedendo in sostanza una diversa valutazione del materiale probatorio. Il Procuratore generale aveva invece chiesto annullamento con rinvio per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., ritenendo che l'appello abbia deciso su prove dichiarative senza rinnovazione dibattimentale in secondo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto non condivisibili le conclusioni del Procuratore generale: l'appello ha operato una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti sulla base dello stesso compendio probatorio e non un diverso apprezzamento delle prove che richiedesse la rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis. Quanto alle censure dei ricorrenti, sono risultate generiche e non specificate (non è stato indicato se il mezzo di impugnazione fosse proposto ai sensi della lett. b) o lett. c) dell'art. 606 c.p.p.), e dunque inammissibili. Il Collegio ha richiamato il principio per cui la valutazione dell'attendibilità delle prove è devoluta ai giudici di merito e non sindacabile in Cassazione se motivata senza apodittismi o illogicità. Per i ricorrenti è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la norma, evocata dal Procuratore generale come motivo di annullamento con rinvio per mancata rinnovazione dibattimentale, non era stata violata: l'appello ha effettuato una diversa qualificazione giuridica dei fatti basata sullo stesso compendio probatorio già esaminato, senza introdurre nuovi elementi decisivi che richiedessero la rinnovazione del dibattimento in secondo grado.

  • art. 606, cod. proc. pen. (lett. b) e lett. c))

    La Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno specificato se il motivo fosse proposto ai sensi della lett. b) o lett. c) dell'art. 606 (ossia non hanno dato la necessaria specificazione delle violazioni dedotte), rendendo così le censure generiche e inammissibili.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata a supporto del principio per cui l'inammissibilità dell'impugnazione può integrare profili di colpa del ricorrente, giustificando l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione della attendibilità e della rilevanza delle prove è prerogativa dei giudici di merito: la Cassazione non riesamina il merito dei fatti se la motivazione di merito non è manifestamente illogica o apodittica.
  • Per proporre un ricorso per cassazione efficace è indispensabile specificare chiaramente i parametri normativi invocati (es. indicare la lettera di cui all'art. 606 c.p.p.); censure vaghe o generiche sono inammissibili.
  • La rinnovazione del dibattimento in appello non è sempre obbligatoria: se la Corte d'appello riformula la qualificazione giuridica dei fatti basandosi sullo stesso compendio probatorio già valutato in primo grado, non necessariamente si configura violazione dell'art. 603, comma 3-bis.
  • Impugnazioni infondate o presentate con colpa possono comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche sanzioni alla Cassa delle ammende.
  • Contestare l'attendibilità dei testi richiede argomentazioni concrete e specifiche (es. contraddizioni precise, elementi nuovi che ne inficino la credibilità); mere affermazioni generiche di interesse o astio non sono sufficienti davanti alla Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.