Sentenza n. 4122/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento 1. Del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.10.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20.11.2023, che ha autorizzato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad avviare, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 979 posti di Dirigente Scolastico, nella parte in cui destina le sedi delle istituzioni scolastiche rese disponibili senza aver completato la procedura di mobilità dei Dirigenti scolastici odierni ricorrenti, quali vincitori della procedura concorsuale di cui al precedente bando di concorso D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017; 2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti e con espressa riserva di impugnare il Bando di concorso una volta che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 18/1/2024: PER L'ANNULLAMENTO: 1. Del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2788 del 18.12.2023 con il quale il M.I.M. ha pubblicato il bando del “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, nella parte in cui non prevede la priorità nella determinazione del contingente dei posti messi a concorso ai fini della mobilità interregionale in favore dei Dirigenti Scolastici odierni ricorrenti, quali vincitori della procedura concorsuale di cui al precedente bando concorsuale di cui al D.D.G. prot. n. 1259/2017; 2. Dell'Avviso prot. n. 79720 del 29.12.2023 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le “Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2”, definendo dunque le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di reclutamento dei Dirigenti Scolastici riservata ad alcune categorie di partecipanti del concorso di cui al D.D.G. n. 1259/2017, nella parte in cui non prevede priorità nella determinazione del contingente dei posti messi a concorso ai fini della mobilità interregionale in favore dei Dirigenti Scolastici odierni ricorrenti; 3. Per quel che occorrer possa, in quanto atto premesso all'Avviso M.I.M. prot. n. 79720 del 29.12.2023, del Decreto Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 107 del 08.06.2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 11.08.2023 e dei relativi quadri di riferimento ad esso allegati, recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti partecipanti al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017 che hanno sostenuto almeno la prova scritta della procedura concorsuale, nella parte in cui non prevede priorità nella determinazione del contingente dei posti messi a concorso ai fini della mobilità interregionale in favore dei Dirigenti Scolastici odierni ricorrenti; 4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 21\6\2024 : PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA, DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI: 1. Della Nota Ministeriale prot. n. 86611 del 14.06.2024 con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici, per l’a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per i ricorrenti, laddove prevede per la mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici la disponibilità del 100% del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario di cui al DPIT n. 2788/2023; 2. Di tutte le Note Ministeriali pubblicate sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali recanti indicazioni relative alle operazioni di mobilità interregionale per l’a.s. 2024/2025, nelle parti lesive per i ricorrenti; 3. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.P.C.M. 3 ottobre 2023, bando di concorso per dirigenti scolastici, atti relativi alla procedura riservata e indicazioni ministeriali sulla mobilità interregionale per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il D.P.C.M. che autorizzava il reclutamento di 979 dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, nonché, con motivi aggiunti, il bando concorsuale, gli atti relativi al corso intensivo di formazione riservato ad alcune categorie di partecipanti al precedente concorso e le indicazioni ministeriali sulla mobilità interregionale. Hanno sostenuto che l'amministrazione avesse destinato al reclutamento le sedi vacanti senza completare prioritariamente la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici già immessi in ruolo quali vincitori del concorso bandito con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017. Sono stati dedotti, in particolare, la violazione del legittimo affidamento derivante dalla deroga alla disciplina contrattuale della mobilità operata dall'art. 19-quater del D.L. n. 4/2022 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, ritenuto applicabile anche alla loro posizione. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per l'eterogeneità delle posizioni individuali e ha contestato la fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso collettivo, poiché le posizioni dei numerosi ricorrenti non erano identiche e presentavano una concreta situazione di conflitto di interessi. I ricorrenti non avevano indicato i posti o le regioni di rispettivo interesse né dimostrato l'esistenza di un numero di posti sufficiente a soddisfare tutte le domande; considerato il numero limitato dei posti disponibili, solo alcuni di essi avrebbero potuto ottenere il trasferimento nella regione desiderata. Il Collegio ha inoltre esaminato il merito, ritenendo comunque il ricorso infondato. La deroga alla disciplina contrattuale della mobilità prevista dall'art. 19-quater del D.L. n. 4/2022 non attribuisce una legittima aspettativa al trasferimento nella regione preferita e l'immissione in ruolo non determina automaticamente né il diritto al trasferimento né l'obbligo di attivare la procedura di mobilità prima del reclutamento. È stata quindi esclusa la violazione del legittimo affidamento. È stata respinta anche la censura fondata sull'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, poiché la disposizione tutela, in via prioritaria, i dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo che chiedano l'immissione nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestano servizio, e non ricomprende la posizione dei ricorrenti. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati rigettati; le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 19-quater D.L. n. 4/2022
La deroga alla disciplina contrattuale della mobilità dei dirigenti scolastici non fonda una legittima aspettativa al trasferimento nella regione preferita e non attribuisce automaticamente ai vincitori immessi in ruolo un diritto all'attivazione della procedura di mobilità.
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001
Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
La previsione di priorità nella mobilità prima dell'indizione di procedure concorsuali tutela i dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, non i dirigenti scolastici già immessi in ruolo che aspirino al trasferimento interregionale.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile solo quando ricorrono identità delle situazioni sostanziali e processuali, identità dell'oggetto delle domande, omogeneità degli atti impugnati e identità dei motivi, in assenza di conflitti, anche potenziali, tra le posizioni dei ricorrenti.
- Sussiste incompatibilità con la proposizione collettiva quando, per il numero limitato dei posti disponibili, l'eventuale soddisfazione della pretesa di alcuni ricorrenti renda concretamente meno probabile o impedisca quella degli altri, senza che siano individuati i posti o gli ambiti territoriali di interesse di ciascuno.
- La deroga legislativa alla disciplina contrattuale della mobilità non genera, di per sé, una legittima aspettativa del dipendente al trasferimento nella sede o nella regione preferita.
- L'immissione in ruolo quale vincitore di una procedura concorsuale non determina automaticamente il diritto al trasferimento né impone all'amministrazione di attivare una procedura di mobilità prima dell'indizione di nuovi concorsi.
- La priorità prevista dall'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001 riguarda i dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, che chiedano l'immissione nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestano servizio; essa non si estende ai dipendenti già immessi nei ruoli che aspirino alla mobilità interregionale.
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