Sentenza n. 293/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Prato del 23.5.2025, n. 1700, notificata via pec il 23.5.2025, con cui, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, è stato ordinato alla società ricorrente di provvedere alla rimozione e conferimento dei rifiuti speciali di natura inerte (terre e rocce da scavo) su area privata posta in Prato Via dei Fossi, n. 14, presso impianti autorizzati e a mezzo di imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione e conferimento presso impianti autorizzati di terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti speciali inerti
Esito
Favorevole al ricorrente (società destinataria dell'ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, sostenendo, in primo luogo, l'assenza dei presupposti per imputarle l'abbandono dei rifiuti e il difetto di istruttoria e motivazione sull'elemento soggettivo della condotta. Ha evidenziato che il Comune aveva individuato quale esecutore dei lavori di scavo e scarico una diversa impresa, alla quale era stata notificata un'altra ordinanza rimasta inottemperata, e che la mera disponibilità dell'area, la presentazione della CILA e la conoscenza dei lavori non consentivano di configurare una responsabilità oggettiva della società. Con il secondo motivo ha contestato, sul piano oggettivo, che il materiale rinvenuto costituisse rifiuto abbandonato, deducendo che le terre erano state utilizzate per il riempimento di una buca in conformità alla CILA presentata e provenivano da un'attività di scavo, con documentazione tecnica e analisi chimiche attestanti la compatibilità con il reimpiego per aree a uso verde. In via ulteriore ha contestato la qualificazione del materiale come rifiuto speciale inerte, l'assenza di indicazione del titolo abilitativo asseritamente mancante, l'omessa indicazione delle modalità esecutive della rimozione e il difetto di motivazione sulle osservazioni procedimentali presentate. Le società evocate in giudizio hanno fornito elementi sulla provenienza, sulle analisi e sul reimpiego delle terre e rocce da scavo, alcune chiedendo l'estromissione per difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendo logicamente pregiudiziale la verifica dell'esistenza stessa di una condotta oggettivamente riconducibile all'abbandono di rifiuti ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006. Dagli atti è emerso che la CILA riguardava il riempimento di una buca mediante terreno vegetale opportunamente compattato e pressato; che il materiale era stato fornito per l'esecuzione di tali lavori; e che il rapporto di prova prodotto attestava la compatibilità delle terre con i limiti normativi per il riutilizzo anche in aree a uso verde privato. Poiché il materiale era compatibile con il reimpiego previsto dalla CILA, non poteva essere qualificato come rifiuto depositato sul sito. È stata quindi esclusa, sul piano oggettivo, la configurabilità dell'abbandono rilevante ai sensi dell'art. 192, con conseguente assorbimento delle censure relative all'imputabilità soggettiva, all'istruttoria, alla motivazione e alla partecipazione procedimentale. Il ricorso è stato accolto e l'ordinanza annullata. Le spese sono state compensate tra tutte le parti; il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle società evocate.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
Il testo della sentenza richiama il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e l'ordine di rimozione e conferimento dei rifiuti.
L'ordine di rimozione presuppone anzitutto l'esistenza oggettiva di rifiuti abbandonati o depositati; in mancanza di tale presupposto non può essere adottato, indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo del destinatario.
art. 184-bis d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata dalla società intervenuta con riferimento alla qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
Il richiamo è utilizzato nel quadro della distinzione tra rifiuti e materiali suscettibili di riutilizzo, ma la decisione è fondata direttamente sull'accertata compatibilità del materiale con il reimpiego previsto dalla CILA.
art. 2 d.P.R. 120/2017
La disposizione è richiamata per la definizione delle terre e rocce da scavo.
È richiamata come disciplina definitoria delle terre e rocce da scavo, nell'ambito della ricostruzione della loro natura e della possibilità di riutilizzo.
art. 4 d.P.R. 120/2017
La disposizione è richiamata con riferimento ai criteri per la qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
È richiamata per sostenere la compatibilità del materiale con un utilizzo conforme e diretto, senza che la sentenza sviluppi una distinta applicazione analitica di tutti i relativi requisiti.
art. 7 d.P.R. 120/2017
La disposizione è richiamata con riferimento alla dichiarazione di avvenuto utilizzo trasmessa all'ARPAT e al Comune.
Il richiamo documenta l'avvenuto utilizzo delle terre nell'ambito della ricostruzione della fattispecie, concorrendo a escludere la qualificazione del materiale come rifiuto abbandonato.
art. 184 d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata nel ricorso per la qualificazione dei materiali come rifiuti speciali.
Il richiamo riguarda la classificazione dei rifiuti speciali, ma la questione è stata risolta dal TAR a monte, escludendo che il materiale potesse essere qualificato come rifiuto.
art. 136, comma 2, l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65
La CILA riguardava interventi di edilizia libera consistenti nel ripristino mediante reinterro di una buca nel piazzale.
La CILA costituisce il parametro concreto di destinazione del materiale e conferma che il reinterro era previsto nell'intervento edilizio dichiarato.
Massime di principio
- L'adozione dell'ordine di rimozione previsto dall'art. 192 del d.lgs. 152/2006 presuppone l'accertamento oggettivo dell'esistenza di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato; se il materiale è qualificabile come terra o roccia suscettibile di reimpiego conforme e documentato, manca il presupposto per l'esercizio del potere repressivo.
- La compatibilità delle terre e rocce da scavo con la destinazione di reimpiego prevista dal titolo edilizio e comprovata da idonea documentazione tecnica può escludere che il materiale costituisca rifiuto, anche quando sia stato collocato su un'area privata nell'ambito di lavori di riempimento.
- La verifica della condotta oggettiva di abbandono o deposito di rifiuti è logicamente preliminare all'accertamento della responsabilità soggettiva del proprietario o detentore dell'area; esclusa la prima, le questioni relative a dolo, colpa, nesso causale e imputabilità risultano assorbite.
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