Cassazione Civile, Ordinanza n. 29796/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a un titolare di ditta individuale un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, a seguito dell'omessa presentazione del Modello Unico 2006, rideterminando il reddito imponibile ai fini Irpef, Iva e Irap mediante la procedura R.A.D.A.R., qualificata come metodo sintetico/induttivo fondato su dati e informazioni disponibili nel sistema. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva rigettato il ricorso, ma la CTR aveva poi accolto l'appello ritenendo che l'Amministrazione non avesse valutato le ragioni addotte dal contribuente e che non fosse stata adeguatamente "personalizzata" la base induttiva adottata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità/violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché le allegazioni del contribuente fossero state ritenute prova del mancato conseguimento di redditi; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente preteso una personalizzazione del parametro induttivo e sovvertito il riparto dell'onere della prova in caso di omessa dichiarazione; 3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che le peculiarità dell'attività e le minori dimensioni reddituali erano solo dichiarazioni unilaterali non verificate. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondato il secondo; il terzo è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che, in presenza di omessa presentazione delle dichiarazioni e di accertamento d'ufficio, l'Amministrazione può ricostruire il reddito sulla base dei dati comunque acquisiti e anche mediante presunzioni semplici non qualificate, mentre incombe sul contribuente l'onere di fornire prova contraria idonea a smentire la pretesa fiscale. La CTR, invece, aveva erroneamente preteso una personalizzazione del parametro induttivo in assenza di elementi probatori concreti offerti dal contribuente.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale rilevante in cassazione.
art. 132 c.p.c.
richiamato in tema di contenuto della sentenza e di sufficienza motivazionale, valutata alla luce del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per la censura di violazione di legge relativa al riparto dell'onere probatorio e ai poteri di accertamento dell'Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
applicabile nei limiti del nuovo vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, non già del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 39 d.P.R. 600/1973
la Corte precisa che, in caso di omessa dichiarazione, il potere dell'Ufficio non si fonda sul normale accertamento induttivo di cui a tale norma, ma sull'accertamento d'ufficio di cui all'art. 41; la CTR ha comunque errato nel pretenderne una personalizzazione del parametro senza prova contraria del contribuente.
art. 2697 c.c.
conferma il riparto dell'onere della prova: una volta operato l'accertamento d'ufficio, spetta al contribuente fornire prova contraria della mancata produzione o della minore entità del reddito.
art. 41 d.P.R. 600/1973
indicato come base del c.d. accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione, con possibilità di ricostruzione del reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolti.
art. 55 d.P.R. 633/1972
richiamato per l'IVA: in mancanza di dichiarazione annuale, l'Ufficio può determinare induttivamente imponibile e aliquota sulla base dei dati disponibili, con inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento d'ufficio e ricostruire il reddito con il ricorso a qualsiasi elemento conoscibile, anche mediante presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Quando l'accertamento è fondato su dati e notizie comunque raccolti dall'Ufficio, il contribuente che impugna l'atto ha l'onere di fornire prova contraria concreta e documentata della mancata produzione del reddito o della sua minore entità.
- Il giudice tributario non può sostituire alle presunzioni poste a base dell'accertamento una valutazione meramente equitativa o discrezionale: deve verificare la capacità delle allegazioni del contribuente di confutare la ricostruzione reddituale dell'Ufficio.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., ricorre solo nei casi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, non già per insufficienza argomentativa.
- In tema di IVA e imposte dirette, l'omessa dichiarazione legittima il ricorso a criteri induttivi e comporta l'inversione dell'onere della prova, senza che sia imposto all'Ufficio un obbligo di 'personalizzazione' del metodo in assenza di elementi probatori specifici offerti dal contribuente.
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