Cassazione Civile, Ordinanza n. 34075/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio per intervenuto condono/definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018. Ha ritenuto che la regolare definizione del rapporto tributario principale comportasse, per collegamento, la definizione anche della controversia sulle sanzioni irrogate per le medesime violazioni. Le spese sono state lasciate a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2005 e da un separato atto di irrogazione di sanzioni emesso per violazioni tributarie collegate. La Commissione tributaria regionale aveva solo parzialmente accolto gli appelli dell’Ufficio, rideterminando in parte il maggiore utile accertato e confermando alcuni recuperi. In cassazione l’Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo, ma nel frattempo la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio per aderire alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018. L’Agenzia ha poi depositato memoria comunicando la regolare definizione parziale della lite limitatamente all’avviso di accertamento, chiedendo la dichiarazione di cessazione parziale della materia del contendere. La Corte ha esaminato se tale definizione si estendesse anche all’atto sanzionatorio collegato ai tributi definiti.
Norme richiamate
art. 6, d.l. n. 119/2018
prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie; la definizione del tributo principale incide anche sulle sanzioni collegate.
art. 7, comma 2, lett. b), d.l. n. 119/2018
richiamato come base della definizione agevolata applicata al caso concreto.
art. 7, comma 3, d.l. n. 119/2018
richiamato come parte del regime di definizione agevolata rilevante anche per le sanzioni collegate ai tributi definiti.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
indicato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e per il deposito della memoria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
usato per la fissazione e la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, la definizione agevolata del rapporto d’imposta principale può determinare anche l’estinzione della lite relativa alle sanzioni collegate, quando queste ultime siano causalmente dipendenti dal tributo definito.
- Per la definizione agevolata delle sole sanzioni collegate non è dovuto alcun importo sanzionatorio se il rapporto relativo al tributo è stato già definito con altra modalità prevista dall’ordinamento.
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando risulti pacificamente intervenuta la regolare definizione della pretesa tributaria sostanziale dalla quale deriva la sanzione impugnata.
- In presenza di definizione agevolata che copra il tributo presupposto, la sorte della sanzione collegata segue quella del rapporto principale.
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