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Sentenza

Sentenza n. 2040/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 876 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno, Sezione Seconda.

Giustizia amministrativa202504736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego comunale dell’istanza di permesso di costruire in variante, con ampliamento volumetrico ai sensi del Piano Casa Campania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale relativo alla richiesta di ampliamento volumetrico degli edifici assentiti nell’ambito di un PUA. L’appellante ha sostenuto, con il primo motivo, che la nozione di “volumetria esistente” contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. e), della l.r. Campania n. 19/2009 comprenderebbe anche la volumetria edificabile ai sensi della normativa vigente e consentirebbe quindi l’ampliamento anche di edifici non ancora realizzati. Con il secondo motivo ha contestato l’interpretazione dei precedenti giurisprudenziali, sostenendo che essi riguardassero soltanto edifici in corso di costruzione e non quelli già assentiti ma non ancora realizzati; ha inoltre richiamato un atto di indirizzo comunale e precedenti titoli edilizi rilasciati dall’amministrazione. Sono stati riproposti i motivi di primo grado relativi alla possibilità di applicare il Piano Casa alla mera capacità edificatoria dell’area, alla configurabilità dell’istanza come variante al PUA avente valore di permesso di costruire, alla deroga ai parametri urbanistici, al difetto di istruttoria e alla contraddittorietà, nonché alla mancata valutazione delle controdeduzioni al preavviso di rigetto e all’introduzione di ragioni ostative ulteriori nel provvedimento finale. Il Comune ha sostenuto che l’art. 4 della l.r. n. 19/2009 disciplina tassativamente gli interventi di ampliamento e presuppone l’esistenza di un edificio; ha inoltre dedotto che i tre fabbricati progettati avrebbero volumetria superiore a 1.500 metri cubi ciascuno e che l’intervento sarebbe comunque privo dei requisiti temporali previsti dalla normativa speciale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo, applicando il principio di specialità: la fattispecie deve essere regolata dall’art. 4 della l.r. Campania n. 19/2009, specificamente concernente gli interventi straordinari di ampliamento, e non dalla definizione generale di volumetria esistente contenuta nell’art. 2. L’art. 4 è stato interpretato nel senso che l’ampliamento presuppone necessariamente l’esistenza di un edificio, non essendo sufficiente la mera volumetria assentita o la capacità edificatoria dell’area. Tale conclusione deriva sia dal significato semantico e logico del termine “ampliamento”, sia dal riferimento testuale dell’art. 4, comma 2, agli “edifici”, sia dal comma 6, che richiede l’accatastamento dell’edificio o almeno l’avvio della relativa procedura al momento della richiesta. Il Collegio ha richiamato il precedente secondo cui l’incremento del 20% va calcolato con riferimento al singolo edificio autonomo e non è possibile cumulare le volumetrie di fabbricati distinti appartenenti allo stesso proprietario o collocati sul medesimo lotto. Poiché gli edifici oggetto dell’istanza non erano ancora stati realizzati, l’art. 4 non era applicabile e non poteva essere riconosciuto alcun ampliamento volumetrico. Tale ragione è stata ritenuta sufficiente a definire la controversia, con assorbimento degli ulteriori motivi. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate in ragione dell’assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. e), l.r. Campania n. 19/2009

    per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente

    La definizione generale di volumetria esistente non prevale sulla disciplina speciale dell’art. 4 in materia di ampliamento volumetrico.

  • art. 4 l.r. Campania n. 19/2009

    In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente per i seguenti edifici

    L’ampliamento straordinario presuppone l’esistenza materiale di un edificio e non può riferirsi alla sola volumetria assentita o edificabile dell’area.

  • art. 4, comma 2, l.r. Campania n. 19/2009

    L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito ... su edifici residenziali

    Il riferimento testuale agli edifici conferma che deve esistere una costruzione sulla quale realizzare l’ampliamento.

  • art. 4, comma 6, l.r. Campania n. 19/2009

    l’ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento

    L’accatastamento, o almeno l’avvio della relativa procedura al momento della domanda, presuppone l’esistenza dell’edificio e costituisce ulteriore conferma dell’inapplicabilità della norma a fabbricati non ancora realizzati.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Comune ha preceduto il diniego con la comunicazione dei motivi ostativi; la sentenza non ha deciso autonomamente una questione relativa alla violazione di tale disposizione, poiché l’appello è stato definito sulla decisiva inapplicabilità dell’art. 4 della l.r. n. 19/2009.

  • art. 26, comma 5, l.r. Campania n. 16/2014

    La disposizione è stata invocata dall’appellante per sostenere il valore del PUA quale permesso di costruire, ma la relativa questione è stata assorbita.

Massime di principio

  • La disciplina speciale che consente ampliamenti volumetrici in deroga agli strumenti urbanistici deve essere interpretata restrittivamente e prevale sulle definizioni generali contenute nella medesima legge quando regola specificamente i presupposti dell’intervento.
  • L’ampliamento edilizio presuppone necessariamente l’esistenza materiale di un edificio autonomo e già realizzato; la mera volumetria assentita, la capacità edificatoria dell’area o l’esistenza di un titolo edilizio non sono sufficienti.
  • Il requisito dell’accatastamento dell’edificio, o almeno dell’avvio della relativa procedura al momento della domanda, conferma che l’intervento di ampliamento non può essere richiesto per fabbricati non ancora realizzati.
  • Ai fini del calcolo dell’incremento volumetrico consentito dal Piano Casa, la volumetria deve essere riferita al singolo edificio autonomo e non può essere cumulata con quella di altri fabbricati, anche se appartenenti allo stesso proprietario e situati sul medesimo lotto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPiani attuativi e lottizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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