Sentenza n. 3255/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 4822/2024 emessa in data 30 ottobre 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, docenti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati in sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente dato esecuzione alla pronuncia, le interessate hanno proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza né la sua notificazione. Il ricorso è stato fondato sull’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato e notificata all’amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata il 12 febbraio 2025. Ha ordinato all’amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale assumerà le funzioni soltanto su istanza del creditore, dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, e dovrà provvedere nei successivi sessanta giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997
La sua applicazione è stata ritenuta integrata dalla notificazione della sentenza all’amministrazione, risultando soddisfatte le condizioni per procedere all’ottemperanza.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, beneficio economico riconosciuto alle ricorrenti dalla sentenza del giudice ordinario da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, notificata all’amministrazione e recante un obbligo di facere sufficientemente determinato.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all’istanza del creditore dopo l’infruttuosa scadenza del termine.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico quando l’attività richiesta rientra nei suoi compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
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