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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32477/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, di condanna per il reato contestato, è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava la sua capacità di intendere e di volere al momento delle condotte contestate: la difesa sosteneva, in sostanza, che tale profilo non fosse stato correttamente valutato. La Corte di cassazione rileva però che tali censure erano già state puntualmente esaminate e respinte dal giudice di merito con motivazione coerente alle emergenze istruttorie e priva di vizi logici, sicché il ricorso mirava solo a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a prendere atto che la sentenza impugnata riguardava tale reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o delle emergenze probatorie quando la censura si risolve in una mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello.
  • La doglianza sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, se già affrontata con motivazione coerente e priva di manifeste illogicità dal giudice di merito, non integra un vizio denunciabile utilmente in cassazione ove il ricorso si limiti a contrapporre una diversa lettura degli elementi acquisiti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo diverse specifiche ipotesi di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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