Cassazione Civile, Ordinanza n. 22558/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di prestazioni di radiodiagnostica rese da una struttura privata accreditata nei mesi di settembre-dicembre 2014 e fatturate per complessivi € 207.483,01 oltre interessi moratori. La struttura aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'ASL, la quale aveva proposto opposizione sostenendo che nel 2014 era stato superato il tetto di spesa di macroarea per la branca e che tale superamento era stato comunicato alla struttura tramite più PEC inviate nel settembre 2014. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto, ritenendo che il contratto stipulato tra le parti per l'anno 2014 subordinasse la remunerazione alla comunicazione della data prevedibile e della data consuntiva di esaurimento del tetto di spesa, e che la struttura non avesse contestato né la ricezione delle PEC né le date indicate. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello della struttura privata perché i motivi non si confrontavano con la ratio della sentenza di primo grado: la società si limitava a sostenere in astratto che servisse la prova dell'effettivo superamento del budget e che le comunicazioni avessero natura solo previsionale, senza contestare specificamente la ricezione delle PEC, le date indicate né il fatto che le prestazioni fossero state rese dopo la data comunicata di esaurimento. In Cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. perché la Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile l'appello senza spiegare il nesso tra mancata contestazione delle PEC e irrilevanza della questione; motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere attribuito rilievo alla data 'presumibile' anziché alla data 'consuntiva' prevista dal contratto; travisamento di prove legali e violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere affermato la tempestività delle comunicazioni ASL, nonostante esse fossero postume rispetto alla data indicata come esaurimento del budget.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato nel primo motivo e inammissibili gli altri due. Ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, poiché il giudice di secondo grado aveva chiaramente individuato la ratio della decisione di primo grado e aveva rilevato che l'appello non la censurava in modo specifico. La Cassazione ha evidenziato che il ricorso, invece di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di appello - cioè l'inammissibilità del gravame per difetto di specifica critica alla decisione di primo grado - si limitava a censurare il merito della controversia e l'interpretazione del contratto operata dal Tribunale. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8-quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 502/1992
richiamato come base del contratto tra ASL e struttura privata per la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese nell'anno 2014
art. 360, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare asserita nullità della sentenza per motivazione apparente e vizi processuali
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente
art. 115 c.p.c.
invocato per lamentare il travisamento di risultanze documentali e l'erronea valutazione delle prove
art. 375, secondo comma, c.p.c.
citato per la trattazione camerale
art. 380-bis.1 c.p.c.
citato per la trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Il motivo di impugnazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione d'appello dichiara inammissibile il gravame per mancata critica specifica alla sentenza di primo grado, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure di merito contro la decisione di primo grado.
- Quando la pronuncia di appello si fonda sulla mancata contestazione specifica di una ratio del primo giudice, la parte ricorrente deve censurare proprio il giudizio di inammissibilità e dimostrare che l'appello conteneva effettive critiche alla ratio della sentenza impugnata.
- Nel contenzioso relativo alla remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, la questione decisiva va verificata alla luce del concreto contenuto del contratto e delle specifiche contestazioni svolte nei gradi di merito; non è sufficiente invocare in astratto il principio dell'onere probatorio sul superamento del tetto di spesa se non si attacca l'interpretazione contrattuale posta a base della decisione.
- La denuncia di travisamento delle prove non può sostituire una critica alla qualificazione giuridica e alla portata decisiva attribuita dal giudice di merito a fatti non specificamente contestati.
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