Sentenza del 01/12/2015 n. 9699 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - INDUTTIVO - Noleggio Imbarcazioni da diporto - Incongruenze contabili - Legittimità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto legittimo l'accertamento. Le incongruenze documentali e contabili e la rilevante discrepanza tra i ricavi contabilizzati e quelli ricostruiti dall'Ufficio dimostravano l'inattendibilità sostanziale delle scritture contabili e giustificavano il ricorso a una determinazione analitico-induttiva del reddito mediante dati medi di settore e ulteriori elementi concreti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della determinazione analitico-induttiva del reddito, ritenendo che l'Ufficio avesse ricostruito i ricavi sulla base di dati medi di settore e di elementi presuntivi. L'Amministrazione aveva considerato, tra gli altri elementi, il numero di giornate o settimane di noleggio, la capienza delle imbarcazioni, il numero dei membri dell'equipaggio, i consumi di carburante e gli approvvigionamenti per la cambusa, confrontando i ricavi così stimati con quelli risultanti dalla contabilità.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento analitico-induttivo del reddito
L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando l'Ufficio rileva incongruenze documentali o contabili e dispone di elementi presuntivi gravi, idonei a dimostrare che la contabilità non rappresenta attendibilmente i ricavi effettivi.
Principio di inattendibilità sostanziale delle scritture contabili
La contabilità formalmente esistente non impedisce l'accertamento induttivo se il confronto con dati oggettivi dell'attività evidenzia ricavi incompatibili con quelli dichiarati.
Massime di principio
- L'Amministrazione può ricostruire induttivamente i ricavi quando la contabilità presenta anomalie sostanziali, anche se formalmente regolare.
- I dati medi di settore non sono sufficienti, da soli, in ogni caso: devono essere accompagnati da elementi concreti riferiti all'attività effettivamente esercitata.
- Nel noleggio di imbarcazioni, la capacità ricettiva, la durata dei noleggi, l'equipaggio, i consumi di carburante e le forniture possono costituire indicatori utili per stimare i ricavi effettivi.
- Una significativa divergenza tra ricavi contabilizzati e ricavi ricostruiti può giustificare l'accertamento, salvo che il contribuente fornisca spiegazioni documentate e coerenti.
- La difesa del contribuente deve contestare puntualmente i dati utilizzati dall'Ufficio, dimostrando eventuali periodi di inattività, noleggi non effettuati, sconti, costi anomali o altri fattori idonei a spiegare la differenza.
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