Sentenza n. 4715/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6354/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6354/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6354/2025, notificata l’11 novembre 2025 e non impugnata, non aveva riconosciuto né corrisposto il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, spettante per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025. Ha chiesto l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine al Ministero, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il giudice ha verificato la mancata impugnazione del titolo, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall’art. 71 del medesimo d.P.R., decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo. Sono state inoltre impartite istruzioni sul deposito telematico degli atti del commissario tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta, in presenza dei relativi presupposti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza nei confronti di un’amministrazione pubblica è stato ritenuto procedibile dopo l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto al ricorrente in forza del titolo giudiziale azionato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle ulteriori spese di adempimento dell’incarico, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è stato individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non nel deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza divenuta definitiva e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per procedere all’esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo esercita un munus obbligatorio quale ausiliario del giudice; l’incarico non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’incarico esclusivamente attraverso il Processo amministrativo telematico, secondo la modulistica e le modalità tecniche previste per gli ausiliari del giudice.
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