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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41292/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva applicato al ricorrente l'obbligo di dimora per due furti aggravati. Il difensore deduceva violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione: mancata dimostrazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, valutazione fondata solo sulla gravità e sulle modalità del fatto. Si contestava inoltre una apparente contraddizione: il Tribunale avrebbe escluso gravi indizi per il delitto associativo ma, nel contempo, avrebbe ritenuto indicativi del pericolo di reiterazione i contatti con i coindagati. Si sosteneva infine che i precedenti penali del ricorrente erano risalenti e non idonei a provare pericolosità attuale.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'orientamento interpretativo sul pericolo di reiterazione: deve essere concreto (derivante da elementi reali) e attuale (prognosi negativa prossima, non necessariamente imminente), fondato sull'analisi della personalità dell'imputato e sulle sue condizioni di vita, valorizzando elementi specializzanti e non limitandosi alla sola gravità astratta del reato. Nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente rilevato modalità 'professionali' di commissione dei furti (rapidità nel sottrarre e trasferire i veicoli, competenze informatiche per la formattazione delle centraline) e richiamato la biografia criminale del ricorrente (furto aggravato del 1998 e evasione del 2012) come elementi indicativi della attualità del pericolo di reiterazione. La motivazione è stata ritenuta coerente e priva di vizi logici; pertanto il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020

    Disposizione richiamata per il svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; indicazione procedurale senza incidenza sul merito cautelare

  • art. 274 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative a presunta violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende

  • Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 (Esposito), Rv. 268508

    Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508

    Giurisprudenza di riferimento che chiarisce i criteri per valutare il pericolo di reiterazione: concretezza e attualità, analisi della personalità e delle condizioni di vita, valorizzazione di elementi specializzanti e non semplice considerazione della gravità astratta del reato

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 reg esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (esecuzione formale della pronuncia)

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione va valutato in base a elementi concreti e non su astratte considerazioni sulla gravità del reato; il giudice deve individuare elementi che rendano probabile la recidiva
  • L'attualità del pericolo non richiede l'immediata prevedibilità di una specifica occasione di reato, ma una prognosi negativa 'prossima' al momento dell'applicazione della misura, senza esigere l'imminenza
  • La personalità dell'imputato, le sue condizioni di vita e la biografia criminale (anche con precedenti risalenti) possono concorrere a formare la valutazione della pericolosità se integrati da altri elementi
  • Modalità 'professionali' di commissione del reato (organizzazione, velocità esecutiva, competenze tecniche) sono elementi specializzanti che aumentano la probabilità di reiterazione e legittimano misure cautelari anche non detentive come l'obbligo di dimora
  • La presenza di contatti con coindagati può essere considerata indice del rischio di reiterazione anche se non viene configurato pienamente il reato associativo, purché tali contatti risultino rilevanti ai fini della prognosi cautelare
  • Il controllo giudiziale sulla motivazione della misura cautelare è rigoroso ma non equipara la Cassazione a un sindacato di merito: deve verificare la logicità e la coerenza della motivazione, non riesaminare semplicemente la valutazione probatoria

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