Sentenza n. 2294/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1155/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 7 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1155/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta elettronica del docente, dell'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro, oltre alle spese di lite. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto perché l'Amministrazione non aveva inizialmente eseguito il comando giudiziale. La ricorrente ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Nel corso del giudizio, con memoria del 4 maggio 2026, la difesa della ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva integralmente erogato quanto riconosciuto dalla sentenza civile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando il ricorso come improcedibile, poiché nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito integralmente la sentenza del Tribunale di Milano e la pretesa della ricorrente è stata pienamente soddisfatta. Non vi era quindi più interesse a una pronuncia di ottemperanza né alla nomina del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in considerazione dell'originaria inerzia che aveva reso necessario il ricorso, e liquidate in 800 euro oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico
La disposizione costituisce il fondamento della Carta elettronica del docente riconosciuta alla ricorrente nella sentenza civile posta in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del comando contenuto nel giudicato da parte dell'amministrazione, intervenuta nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale è stata pienamente soddisfatta.
- Quando l'amministrazione adempie spontaneamente al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere; non occorre procedere alla nomina del commissario ad acta richiesta per l'ipotesi di perdurante inottemperanza.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: queste possono essere poste a suo carico quando l'originaria inerzia ha reso necessario il ricorso per ottemperanza.
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