Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/05/2018 n. 2042 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Preclusione di ammissibilità della documentazione prodotta dal contribuente solo in sede contenziosa - Illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava l'illegittimità dell'esclusione della documentazione prodotta solo durante il giudizio e, conseguentemente, dell'accertamento induttivo fondato sulla mancata esibizione dei documenti nel corso dell'accesso, ispezione o verifica. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 52, quinto comma, del D.P.R. 633/1972, richiamato dall'art. 33 del D.P.R. 600/1973, alla luce del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

La decisione

La preclusione alla valutazione della documentazione prodotta dal contribuente soltanto in sede amministrativa o contenziosa non opera automaticamente. La dichiarazione di non possedere i documenti richiesti durante la verifica determina l'inutilizzabilità degli stessi e può legittimare l'accertamento induttivo soltanto quando sia non veritiera, consapevole, volontaria e dolosa, configurando un sostanziale rifiuto di esibizione finalizzato a impedire l'ispezione documentale. In assenza di tale condotta intenzionale, l'esclusione della documentazione è illegittima.

Norme richiamate

  • Art. 52, quinto comma, D.P.R. 633/1972

    La norma ha carattere eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente, evitando compressioni sproporzionate del diritto di difesa. La preclusione documentale richiede una dichiarazione consapevole, volontaria e dolosa di inesistenza o mancato possesso dei documenti richiesti.

  • Art. 33 D.P.R. 600/1973

    La disposizione estende alle imposte sui redditi la disciplina prevista dall'art. 52 del D.P.R. 633/1972 in materia di accessi, ispezioni e verifiche.

  • Art. 24 Costituzione

    Il diritto di difesa impone di non applicare la preclusione in modo automatico o eccessivamente restrittivo, soprattutto quando non vi sia un comportamento fraudolento o ostruzionistico del contribuente.

  • Art. 53 Costituzione

    Il principio di capacità contributiva impedisce che una preclusione formale conduca al pagamento di imposte non dovute, quando la documentazione successivamente prodotta dimostri la reale situazione fiscale.

  • Cassazione n. 8539/2014

    La preclusione probatoria presuppone un rifiuto sostanziale di esibizione, caratterizzato da consapevolezza, volontarietà e dolo; la mera produzione tardiva dei documenti non è sufficiente, da sola, a escluderne la valutazione.

Massime di principio

  • Le norme che precludono l'utilizzo di documenti prodotti tardivamente sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente.
  • La semplice mancata produzione dei documenti durante la verifica non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità in giudizio.
  • Per applicare la preclusione occorre dimostrare che il contribuente abbia dichiarato consapevolmente e falsamente di non possedere i documenti, con volontà di impedire il controllo fiscale.
  • In caso di dichiarazione ambigua, errore, dimenticanza o impossibilità non dolosa di esibizione, la documentazione successivamente prodotta può, in linea generale, essere valutata.
  • L'Amministrazione finanziaria deve provare il carattere intenzionale e ostruzionistico della condotta del contribuente; non è sufficiente richiamare la sola tardività della produzione.
  • Il giudice deve bilanciare le esigenze di efficienza dell'accertamento con il diritto di difesa e con l'esigenza di tassare il contribuente in base alla sua effettiva capacità contributiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.