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Sentenza

Sentenza n. 4344/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202504743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso per ottemperanza relativo alla rinnovazione di una procedura di reclutamento universitario e al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, omessa pronuncia su un’eccezione di inammissibilità, con violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e degli artt. 54 e 73 c.p.a., 101 e 112 c.p.c. Ha poi lamentato l’omesso pagamento delle spese processuali e del contributo unificato dovuti in esecuzione della precedente sentenza di ottemperanza, nonostante la formazione del giudicato e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha inoltre contestato la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo la permanenza dell’interesse reputazionale e risarcitorio all’accertamento della nullità o illegittimità degli atti adottati nella rinnovata procedura. Nel merito, riproponendo le censure formulate in primo grado, ha dedotto violazione ed elusione del giudicato, mancata osservanza dei criteri conformativi stabiliti dalle precedenti sentenze, mancata o inesatta rinnovazione della procedura, violazione della disciplina sul reclutamento dei ricercatori e del bando, nonché vizi propri dei nuovi criteri e delle valutazioni della commissione: difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Il Politecnico ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse in ragione della scadenza del contratto stipulato con il controinteressato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riformato il capo della sentenza che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La scadenza del contratto di ricerca non eliminava infatti l’interesse dell’appellante all’accertamento della nullità o dell’illegittimità degli atti adottati in asserita violazione del giudicato, anche in funzione reputazionale e risarcitoria. È stata tuttavia esclusa la rimessione della causa al primo giudice, poiché la questione di improcedibilità era stata sottoposta al contraddittorio e la sentenza non era affetta da motivazione apparente né da omessa pronuncia rilevante. Nel merito, il Consiglio di Stato ha respinto le censure relative alla violazione o elusione del giudicato. Le precedenti sentenze imponevano soltanto la rinnovazione della fase di valutazione delle pubblicazioni mediante una commissione diversa e l’eliminazione dei vizi già accertati, senza riconoscere automaticamente al candidato la spettanza del contratto. L’amministrazione aveva rinnovato la procedura mediante una nuova commissione e non risultava che i nuovi atti si fossero posti in contrasto con un vincolo conformativo preciso e dettagliato. Le contestazioni sui nuovi criteri e sulle nuove valutazioni integravano, eventualmente, vizi autonomi di legittimità, da far valere con ordinaria azione di annullamento e non mediante l’azione di ottemperanza. Pertanto il Consiglio di Stato ha dichiarato la propria incompetenza funzionale su tali domande, indicando quale giudice competente il TAR Lombardia e disponendo la possibilità di riassunzione nei termini e nelle forme di legge. È stata invece accolta la domanda di esecuzione relativa al pagamento delle spese processuali liquidate nella precedente sentenza di ottemperanza, oltre al contributo unificato. Il Politecnico non aveva dimostrato né dedotto l’avvenuto pagamento, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Le spese del doppio grado sono state compensate per la parziale reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La sopravvenuta scadenza del contratto non determina l’improcedibilità quando permane un interesse concreto all’accertamento dell’illegittimità o nullità degli atti, anche in funzione risarcitoria o reputazionale.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    La permanenza dell’interesse risarcitorio può giustificare la prosecuzione del giudizio ai fini dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto.

  • art. 73 c.p.a.

    La deduzione della questione di improcedibilità all’udienza di discussione è stata ritenuta sufficiente a evitare una decisione a sorpresa e a salvaguardare il contraddittorio.

  • art. 112 c.p.a.

    La violazione o elusione del giudicato ricorre quando l’amministrazione esercita la medesima potestà in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato o pone in essere un’attività manifestamente diretta ad aggirarne le prescrizioni.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Quando, respinta la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato, residuano censure di illegittimità ordinaria, l’azione deve essere convertita e riassunta davanti al giudice competente per la cognizione.

  • art. 16, comma 3, c.p.a.

    Il TAR competente può conoscere, previa riassunzione, delle domande di annullamento relative ai nuovi e autonomi vizi dell’atto amministrativo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo senza pagamento, l’amministrazione è inadempiente rispetto all’obbligo pecuniario risultante dalla sentenza.

  • art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010

    Disciplina la procedura di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato oggetto delle precedenti sentenze e della rinnovazione amministrativa.

  • art. 3, comma 2, lett. d), d.m. 243/2011

    determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione

    È stato invocato dall’appellante quale parametro per la valutazione delle pubblicazioni; la sentenza non accerta nel merito la sua violazione, qualificando le relative doglianze come nuovi vizi autonomi di legittimità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta cessazione del rapporto o del bene della vita cui tende l’azione non determina la carenza di interesse quando il ricorrente conserva un interesse concreto all’accertamento dell’illegittimità o della nullità degli atti, anche in funzione reputazionale o risarcitoria.
  • La violazione del giudicato ricorre quando l’amministrazione esercita nuovamente la medesima potestà in contrasto con il contenuto precettivo della sentenza; l’elusione richiede invece un manifesto sviamento diretto ad aggirare le prescrizioni puntuali del giudicato.
  • La nullità per violazione o elusione del giudicato è configurabile soltanto quando il giudicato contiene un vincolo conformativo preciso e dettagliato, integralmente desumibile dalla sentenza. In presenza di margini liberi di discrezionalità amministrativa, l’amministrazione può procedere a una nuova ponderazione degli interessi, rispettando soltanto i vincoli effettivamente imposti dalla pronuncia.
  • Quando, dopo l’annullamento di un atto, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento, le censure relative a nuovi e autonomi vizi di legittimità non costituiscono violazione o elusione del giudicato e devono essere proposte mediante ordinaria azione di annullamento.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve distinguere tra domande dirette a far valere la violazione o elusione del giudicato e domande concernenti nuovi vizi di legittimità; respinta la domanda di nullità, deve disporre la conversione dell’azione e la riassunzione davanti al giudice competente per la cognizione, nel rispetto dei termini decadenziali propri dell’azione di annullamento.
  • La condanna al pagamento delle spese processuali contenuta in una sentenza passata in giudicato costituisce un obbligo direttamente eseguibile; l’amministrazione che non dimostri l’avvenuto pagamento, decorso il termine previsto dalla legge dalla notificazione del titolo esecutivo, resta inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazione

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