Sentenza del 07/10/2016 n. 20164 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva aderito alla definizione prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 per omessi o tardivi versamenti di IRPEF e IVA, pagando le prime tre rate ma omettendo una rata successiva, invocando la forza maggiore. L'Agenzia aveva negato i benefici della definizione. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il condono si perfezionasse con il pagamento della prima rata, mentre l'Agenzia ha sostenuto che, per questa specifica forma di definizione, fosse necessario il pagamento integrale delle somme dovute. Ha inoltre evidenziato l'incompatibilità della definizione agevolata IVA con il diritto dell'Unione europea, nella parte in cui comporta la rinuncia alle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo. Ha stabilito che la definizione prevista dall'art. 9-bis non è un condono premiale, ma una misura clemenziale subordinata all'integrale pagamento delle somme dovute: il versamento della sola prima rata non perfeziona la definizione e l'omesso pagamento di una rata successiva ne determina l'inefficacia. Quanto all'IVA, la Corte ha inoltre ritenuto l'art. 9-bis incompatibile con il diritto dell'Unione europea, poiché consente la rinuncia alle sanzioni e può pregiudicare la corretta riscossione dell'imposta; pertanto la norma deve essere disapplicata. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata senza rinvio e il ricorso originario della contribuente è stato rigettato. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.200 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate
La disposizione configura una misura clemenziale e non premiale. Il beneficio è subordinato all'integrale pagamento dell'imposta e degli interessi; il pagamento della sola prima rata non è sufficiente. Per l'IVA, la norma deve essere disapplicata nella parte in cui comporta la rinuncia alle sanzioni, perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Queste disposizioni disciplinano fattispecie di condono premiale, nelle quali il contribuente può ottenere un accertamento straordinario o altri benefici mediante l'esercizio di un diritto potestativo. La Corte distingue tali ipotesi dall'art. 9-bis.
Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 2
La regola secondo cui l'omesso pagamento della prima rata rende inefficace il condono, mentre il mancato pagamento delle rate successive comporta l'iscrizione a ruolo con sanzioni e interessi, non è stata ritenuta applicabile alla definizione prevista dall'art. 9-bis.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La Corte richiama la norma per evidenziare che, nell'ambito dell'art. 9-bis, non occorre una nuova attività di liquidazione dell'ufficio, poiché l'importo dovuto è già indicato nella dichiarazione integrativa.
Trattato sull'Unione europea, art. 4, paragrafo 3
Il principio di effettività impone al giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto dell'Unione europea e di disapplicare la normativa nazionale incompatibile, anche senza una specifica deduzione delle parti.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, art. 4, paragrafo 3 del TUE e sentenza CGUE 17 luglio 2008, causa C-132/06
Gli Stati membri non possono rinunciare in modo generalizzato alla corretta riscossione dell'IVA e delle relative sanzioni, poiché tali rinunce possono compromettere il funzionamento del sistema comune dell'IVA.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata riguarda semplicemente imposte già dichiarate ma non versate, il beneficio può essere subordinato al pagamento integrale dell'importo dovuto; il pagamento della prima rata, da solo, non garantisce necessariamente il perfezionamento della definizione.
- Non è possibile applicare automaticamente a ogni forma di condono le regole previste per altri istituti: occorre verificare la specifica disciplina normativa e la natura premiale o clemenziale della definizione.
- In materia di IVA, le norme nazionali che comportano una rinuncia generalizzata a imposta, interessi o sanzioni devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea e possono essere disapplicate se compromettono la corretta riscossione del tributo.
- L'omesso pagamento di una rata successiva alla prima può comportare la perdita dell'intero beneficio quando la legge collega espressamente la definizione all'integrale adempimento, anche se i pagamenti precedenti sono stati effettuati.
- Il giudice nazionale può rilevare d'ufficio l'incompatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione europea, anche in assenza di una specifica eccezione della parte e anche nel giudizio di cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20129 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20133 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20136 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20142 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20159 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20165 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →