Cassazione Penale, Ordinanza n. 15332/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto di energia elettrica. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si deduceva violazione di legge per avere il giudice per le indagini preliminari emesso decreto di giudizio immediato anziché decreto di citazione a giudizio ordinario, senza avvisare l'imputato del termine di sette giorni prima dell'udienza per il deposito di atti in cancelleria; con il secondo si contestava il riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 c.p., lamentando l'illegittimità della contestazione suppletiva e la natura valutativa della circostanza stessa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che, nel procedimento richiamato nel testo, il giudice per le indagini preliminari deve emettere decreto di giudizio immediato quando l'imputato non chieda definizioni alternative; inoltre il ricorrente non ha spiegato in che modo le asserite lacune del decreto abbiano concretamente inciso sul suo diritto di difesa, sicché l'eventuale nullità non era deducibile per carenza di interesse. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: il pubblico ministero poteva formulare la contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p., la contestazione è intervenuta prima della prescrizione, e non assume rilievo la strategia processuale del pubblico ministero né la natura valutativa della circostanza una volta che la contestazione sia stata validamente effettuata. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
indicato insieme all'art. 625 c.p. quale base della contestazione per il furto di energia elettrica.
art. 625 c.p.
richiamato per la circostanza aggravante contestata e oggetto del secondo motivo di ricorso.
art. 464 c.p.p.
richiamato per affermare che, nel caso considerato, il giudice per le indagini preliminari deve emettere decreto di giudizio immediato quando l'imputato non chieda definizioni alternative.
art. 178, lett. c), c.p.p.
richiamato come ipotesi di nullità potenzialmente configurabile per asserite lesioni del diritto di difesa, ma non deducibile nel caso concreto per difetto di interesse.
art. 182, comma 1, c.p.p.
richiamato per escludere la deducibilità della nullità in assenza di concreto interesse dell'imputato.
art. 517 c.p.p.
indicato come norma che consente al pubblico ministero la contestazione suppletiva dell'aggravante.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di una nullità processuale richiede la specifica indicazione del pregiudizio concreto subito dal diritto di difesa; in mancanza, la censura è inammissibile per carenza di interesse.
- Quando il codice di rito prevede un determinato epilogo del procedimento in assenza di richieste alternative dell'imputato, non è configurabile violazione di legge per la scelta di quel rito, salvo che sia dimostrato un concreto vulnus difensivo.
- La contestazione suppletiva dell'aggravante è legittima se effettuata nel rispetto delle previsioni processuali e prima della prescrizione; una volta validamente esercitato tale potere, non rilevano le scelte tattiche del pubblico ministero.
- La mera contestazione della natura valutativa di una circostanza aggravante non è idonea a superare la legittimità della contestazione suppletiva né a incidere sull'esito se la circostanza è stata ritualmente contestata.
- Il controllo di legittimità non consente di sindacare astrattamente irregolarità procedurali prive di incidenza concreta sulla difesa o sull'esercizio del diritto di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15240/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15284/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15286/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15287/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15290/2025 del 17/04/2025
- ordinanza_penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15291/2025 del 17/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →