Cassazione Civile, Ordinanza n. 02533/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione d'appello che aveva respinto l'impugnazione contro il rigetto della domanda possessoria, dichiarando infondati il primo e il quarto motivo e inammissibili il secondo e il terzo. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La controversia nasce da un'azione possessoria con cui una parte ha chiesto di essere reintegrata nel possesso di un flusso d'acqua, deducendo che le controparti avessero interrotto una tubazione sotterranea. In primo grado la domanda è stata rigettata; in sede di reclamo è stata invece ordinata la reintegrazione, ma nel merito il tribunale ha poi nuovamente respinto la domanda ritenendo provato che la condotta era dismessa dal 2006 e che il nuovo rubinetto installato successivamente non avrebbe potuto funzionare. La corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per essere stata pronunciata da un giudice onorario in una materia, quella possessoria e cautelare, che si assumeva sottratta alla sua competenza decisoria; 2) vizio di motivazione e omessa/erronea valutazione delle prove, sostenendo che il giudice di merito avrebbe mal valutato il materiale istruttorio e si sarebbe limitato agli elementi raccolti nella fase sommaria; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa pronuncia sulle istanze istruttorie successive; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione in ordine al raddoppio del contributo unificato e alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando in particolare che il divieto per il giudice onorario riguarda i procedimenti cautelari e possessori ante causam, non le domande possessorie inserite nel giudizio di merito; che, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è sindacabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; che la denuncia degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una mera critica alla valutazione del materiale istruttorio; e che la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato è effetto legale automatico, non richiedente specifica motivazione.
Norme richiamate
art. 158 c.p.c.
richiamato come norma sulla nullità per vizio di costituzione del giudice, ma ritenuta non applicabile nel caso concreto perché la decisione possessoria era resa nel giudizio di merito e non in un procedimento ante causam
art. 161, comma 1, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 158 c.p.c. per sostenere la nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta
art. 43-bis r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
interpretrato nel senso che ai giudici onorari è preclusa la trattazione di procedimenti cautelari e possessori ante causam, mentre possono trattare tali domande se proposte nel corso di una causa di merito o di un giudizio petitorio
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
alla luce della riforma del 2012, consente il sindacato di legittimità solo nei limiti del 'minimo costituzionale' della motivazione, non per semplice insufficienza o erronea valutazione del fatto
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando si contesti il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite
art. 116 c.p.c.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale istruttorio
art. 91 c.p.c.
richiamato per la condanna alle spese posta a carico della parte soccombente, considerata doverosa per legge
art. 92 c.p.c.
richiamato dalla censura sul regolamento delle spese, ma non rilevante ai fini dell'accoglimento del motivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, come effetto automatico della soccombenza in cassazione
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come base del contributo unificato cui si applica il raddoppio in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nei procedimenti cautelari e possessori, il divieto di assegnazione al giudice onorario opera per i procedimenti ante causam; non si estende alle domande possessori o cautelari proposte incidentalmente nel corso di un giudizio di merito o petitorio.
- La violazione delle regole tabellari di assegnazione della causa al giudice onorario, fuori dai casi espressamente vietati dalla legge, integra una mera irregolarità e non determina nullità della decisione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione sul vizio di motivazione è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le diverse rationes di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più censurabile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito probatorio: sono ammissibili solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
- La condanna alle spese segue la soccombenza e la declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato costituisce un adempimento legale automatico, che non richiede autonoma motivazione.
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