Ordinanza n. 6433/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento di non idoneità, per gli accertamenti psicofisici prot. -OMISSIS- emesso in data 16.01.2026, dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; - del bando di concorso pubblicato sul portale del reclutamento in data 6 giugno 2025 per l’ammissione di 4.918 allievi carabinieri effettivi; - della graduatoria finale di merito, in itinere; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti dell’odierna ricorrente; NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione conseguenziale, compresa l’ammissione della Sig.ra -OMISSIS- alla partecipazione alla graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul Portale di Reclutamento in data 6.06.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non idoneità agli accertamenti psicofisici, bando di concorso e graduatoria finale in itinere
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri l'ha dichiarata non idonea, unitamente al bando di concorso e alla graduatoria finale in itinere, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea e ammessa alla graduatoria per l'aliquota riservata ai civili. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede istruttoria il TAR aveva richiesto la copia a colori della fotografia del tatuaggio sull'avambraccio, prodotta in giudizio in bianco e nero, nonché la domanda di concorso, poiché non era chiaro per quale aliquota la candidata avesse partecipato. Il Comando non ha risposto alla precedente richiesta; il difensore ha poi chiarito che la ricorrente partecipava per l'aliquota riservata ai civili.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né l'accertamento dell'idoneità. Ritenuto chiarito il profilo relativo all'aliquota concorsuale, ha disposto un ulteriore incombente istruttorio: il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovrà depositare entro sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la fotografia a colori del tatuaggio, se esistente, oppure comunicare negativamente l'eventuale indisponibilità. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e alla necessità di oscurare i dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di una controversia concorsuale, sia necessario verificare caratteristiche fisiche documentate mediante immagini, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio ordinando all'amministrazione di depositare la documentazione disponibile o di attestare formalmente la sua indisponibilità.
- Se l'amministrazione non adempie a una precedente richiesta istruttoria e permane l'esigenza di acquisire un documento rilevante, il giudice può reiterare l'ordine istruttorio, precisandone l'oggetto e assegnando un termine perentorio di deposito o per una risposta negativa.
- La tutela dei dati personali e, in particolare, dei dati idonei a rivelare lo stato di salute impone l'oscuramento delle generalità e dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento giudiziario.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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