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Sentenza

Sentenza n. 1229/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo, confermato dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, recante condanna del Comune al pagamento di una somma di denaro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo l'adempimento da parte del Comune della condanna pecuniaria contenuta nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro il 19 marzo 2019 e confermato dalla sentenza del 13 maggio 2025, che aveva rigettato l'opposizione. Nel corso del giudizio il Comune ha documentato l'intervenuta dichiarazione di dissesto, deliberata dal Consiglio comunale il 25 agosto 2025, rilevando che, ai sensi dell'art. 246 d.lgs. 267/2000, non è ammessa l'esecuzione individuale. La ricorrente, preso atto della sopravvenienza, ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, non notificata alla controparte.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia depositata dalla ricorrente, benché non notificata, costituisse manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dallo stato di dissesto del Comune e dal conseguente divieto di esecuzione individuale previsto dall'art. 246 d.lgs. 267/2000. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della condanna pecuniaria contenuta nel decreto ingiuntivo confermato in sede di opposizione.

  • art. 246 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    La dichiarazione di dissesto dell'ente locale preclude l'esecuzione individuale nei confronti dell'ente debitore, determinando nel caso concreto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • La dichiarazione di dissesto dell'ente locale, quando preclude l'esecuzione individuale del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 246 d.lgs. 267/2000, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione di un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento individuale di una somma di denaro.
  • La dichiarazione del ricorrente di non voler proseguire il giudizio, motivata da una sopravvenienza che rende non utilmente perseguibile la tutela richiesta, può essere qualificata dal giudice come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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