Cassazione Penale, Sentenza n. 20632/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.). Due motivi principali: 1) violazione dell'art. 385 e travisamento delle dichiarazioni della Polizia Giudiziaria perché l'imputato avrebbe avvisato i Carabinieri della sua intenzione di allontanarsi per trasferirsi a casa dei genitori e farsi eventualmente accompagnare in carcere; 2) vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., poiché la Corte territoriale avrebbe escluso la causa di non punibilità per la "negativa personalità" del ricorrente basandosi su precedenti per reati contro il patrimonio senza valutare i parametri specifici richiesti dalla norma (in particolare il requisito dell'abitualità e la comparazione dei precedenti con il reato in esame).
La decisione
Il primo motivo è stato rigettato: la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel reato di evasione il dolo è generico e che l'allontanamento dal domicilio senza autorizzazione configura il reato anche se l'autore si era poi presentato o intendeva presentarsi alle forze dell'ordine; inoltre la fattispecie era distinta da precedenti casi in cui l'imputato aveva immediatamente informato e atteso le forze di polizia. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul rifiuto dell'art. 131-bis era insufficiente, poiché non è stata data adeguata valutazione dell'"abitualità" secondo i criteri della giurisprudenza (es.: occorrono almeno altri due illeciti della stessa indole oltre quello in esame oppure la dichiarazione di delinquente abituale/professionale/per tendenza). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis e rinviata per nuovo giudizio su quel punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Il reato di evasione si realizza con la consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura detentiva senza autorizzazione; i motivi che hanno indotto l'allontanamento (es. dissidi familiari o volontà di farsi condurre in carcere) non escludono il dolo richiesto.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità richiede la valutazione di più parametri; la sola indicazione di "negativa personalità" o precedenti non è sufficiente: per escludere la causa deve sussistere l'ostativo requisito dell'abitualità secondo i criteri giurisprudenziali (es. almeno due altri reati della stessa indole oltre quello in esame, salvo che non sia stata dichiarata la qualifica di delinquente abituale/professionale/per tendenza). Il giudice deve motivare la comparazione concreta dei precedenti con il fatto contestato.
Massime di principio
- L'allontanamento dal domicilio posto agli arresti domiciliari senza preventiva autorizzazione integra generalmente il reato di evasione, anche se l'interessato dichiara o successivamente dichiara di volersi far accompagnare in carcere.
- La circostanza di aver avvisato le forze dell'ordine non è di per sé sufficiente a escludere il reato di evasione; rileva il comportamento concreto, i tempi e l'assenza di autorizzazione.
- Per negare la punibilità ai sensi dell'art. 131-bis il giudice deve svolgere un'analisi puntuale dei precedenti dell'imputato, verificando la «medesima indole» dei reati e se ricorrano i presupposti dell'abitualità secondo la giurisprudenza (segnatamente la necessità di altri due illeciti della stessa natura oltre al reato processato).
- La mera affermazione della 'negativa personalità' o l'elencazione di precedenti non soddisfa il requisito motivazionale: occorre comparare caratteristiche, modalità e tipologia dei reati pregressi con il fatto in esame.
- Se il giudice territoriale omette tale specifica valutazione, la decisione è censurabile in Cassazione e può essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione relativa all'art. 131-bis.
- In difesa, è utile documentare tempestivamente comunicazioni alle forze dell'ordine, le ragioni dell'allontanamento e fornire elementi che dimostrino l'assenza di uno schema delinquenziale abituale o la non corrispondenza dei precedenti con la fattispecie in esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20528/2023 del 15/05/2023
- Sentenza penale · 15 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20546/2023 del 15/05/2023
- Sentenza penale · 15 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20575/2023 del 15/05/2023
- Sentenza penale · 15 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20577/2023 del 15/05/2023
- Sentenza penale · 15 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20579/2023 del 15/05/2023
- Sentenza penale · 15 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20581/2023 del 15/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →