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Sentenza

Sentenza n. 1982/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza: - della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 29/1/2024, emessa dal Tribunale di Catania e notificata a mezzo pec in data 23/2/2024 – 20/3/2024, con attestazione del passaggio in giudicato rilasciata in data 3/2/2026; - e della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 6/11/2024, emessa dalla Corte d’Appello di Catania, notificata a mezzo pec in data 7/11/2024, con attestazione del passaggio in giudicato apposta sull’originale in data 1/4/2025;

Giustizia amministrativa202600418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze civili passate in giudicato recanti la condanna del Ministero della Salute al pagamento di somme risarcitorie e delle spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di due sentenze, rispettivamente del Tribunale di Catania e della Corte d'Appello di Catania, entrambe passate in giudicato, con le quali il Ministero della Salute era stato condannato al pagamento di somme a titolo di risarcimento dei danni, sia iure hereditatis sia iure proprio, oltre alle spese dei due gradi di giudizio. Nonostante la notificazione delle sentenze e dell'atto di precetto, il Ministero non aveva inizialmente provveduto al pagamento. I ricorrenti chiedevano quindi l'ordine di ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'Amministrazione richiedeva i dati necessari al pagamento e, prima dell'udienza di rinvio, depositava documentazione attestante l'integrale pagamento delle somme dovute. I ricorrenti insistevano tuttavia per la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'intervenuto pagamento delle somme dovute e, poiché le pretese azionate erano state integralmente soddisfatte nel corso del giudizio, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta. Quanto alle spese del giudizio, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: l'esecuzione dei titoli giudiziali è avvenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, sicché il Ministero è stato condannato a rifondere le spese in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione dei giudicati nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando nel corso del giudizio la pretesa risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, senza necessità di ulteriori misure esecutive.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza giustifica, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, anche se la domanda di ottemperanza diviene priva di oggetto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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