Ordinanza n. 365/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1066/2024, pubblicata il 28/8/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1066/2024, quanto al pagamento delle spese legali e all'attribuzione della somma riconosciuta a uno dei ricorrenti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1066/2024, pubblicata il 28 agosto 2024. Dal testo emerge che contestano la mancata esecuzione, o comunque l'assenza di adeguata prova dell'esecuzione, degli obblighi derivanti dalla sentenza, consistenti nel pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore e nell'attribuzione della somma riconosciuta al professore dalla medesima pronuncia. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ritenendo indispensabile acquisire elementi dall'Amministrazione, ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, oppure un funzionario delegato, dovrà trasmettere entro 60 giorni copia dei provvedimenti comprovanti il pagamento delle spese legali e l'attribuzione della somma riconosciuta dalla sentenza. Se tali adempimenti non risultassero eseguiti, nei successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo. La documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il TAR ha fissato l'udienza di discussione del merito per l'11 giugno 2026 e ha ordinato la comunicazione dell'ordinanza e della sentenza da ottemperare al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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