Sentenza n. 4202/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento 1. dell’Ordinanza di demolizione n-OMISSIS-datata 23.09.2022, fatta notificare il 24.09.2022, avente ad oggetto interventi abusivi eseguiti nella proprietà dell'esponente ubicata alla -OMISSIS- 6 del Comune di Sant'Agnello, per come accertati in occasione di un sopralluogo effettuato in data 26 luglio 2022; 2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché da essa non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a ampliamenti abusivi, mutamenti di destinazione d'uso e realizzazione di un locale ripostiglio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 10, 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001, della legge regionale Campania n. 13/2022 e degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, sproporzione e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che il Comune avrebbe applicato la sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 senza valutare previamente l'applicabilità della sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall'art. 33, in relazione alla possibile impossibilità tecnica di demolire le opere abusive senza pregiudicare le parti conformi dell'edificio. Gli interventi contestati consistevano in un ampliamento con bagno e terrazzo di copertura, in un mutamento di destinazione d'uso con ulteriore incremento volumetrico e nella realizzazione di un locale ripostiglio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondata la censura. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata richiamava espressamente anche l'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e qualificava gli interventi come opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza del necessario titolo abilitativo, per le quali la demolizione costituisce la sanzione ordinaria e principale. La sanzione pecuniaria sostitutiva non costituisce un'opzione che l'amministrazione debba necessariamente valutare d'ufficio prima dell'ordine di demolizione: essa può essere applicata nella fase esecutiva soltanto quando emerga, mediante motivato accertamento tecnico, l'impossibilità oggettiva di procedere al ripristino senza pregiudicare la parte dell'edificio realizzata legittimamente. L'onere di dimostrare tale impossibilità grava sul privato interessato, che deve attivarsi in fase esecutiva, e non sull'amministrazione al momento dell'adozione dell'ordinanza demolitoria. Il Comune non era pertanto tenuto a una preventiva verifica d'ufficio dell'impossibilità della demolizione. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La demolizione costituisce la sanzione ripristinatoria applicabile agli abusi edilizi rientranti nella relativa disciplina.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, la demolizione è la sanzione ordinaria e principale; la sanzione pecuniaria sostitutiva è possibile soltanto in fase esecutiva, ove emerga l'impossibilità tecnica oggettiva di demolire senza pregiudicare le parti conformi dell'edificio.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione risulta soddisfatto anche mediante il richiamo, nell'ordinanza, alla disciplina applicabile e alla qualificazione degli interventi abusivi.
art. 7 l. 241/1990
art. 10 l. 241/1990
legge Regione Campania n. 13/2022
Massime di principio
- Nella disciplina degli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità, la demolizione costituisce la sanzione ordinaria e principale, mentre la sanzione pecuniaria sostitutiva ha carattere eccezionale.
- L'amministrazione non è tenuta, prima di adottare l'ordinanza di demolizione, a verificare d'ufficio se l'abuso sia tecnicamente demolibile senza pregiudicare le parti conformi dell'edificio.
- L'impossibilità tecnica della demolizione deve essere oggettivamente accertata e motivata nella fase esecutiva; il relativo onere di allegazione e dimostrazione grava sul privato interessato.
- La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione non è una misura alternativamente disponibile sin dall'adozione dell'ordinanza, ma può essere applicata soltanto quando, in sede di esecuzione, emerga l'impossibilità oggettiva del ripristino senza danno per le parti legittime dell'edificio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →