Ordinanza n. 116/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione del Comune di Ventotene, n. 35 del 27 febbraio 2026, comunicata ex art. 90 del d. lgs. n. 36/2023 in data 3 marzo 2026, con la quale è stata disposta, in favore dell’impresa Italgroup s.r.l., l’aggiudicazione dell'appalto dei lavori di “Efficientamento energetico del Forte Torre Pnrr (M2-C1 13.1) _ Isole Verdi _ Tipologia IV. A per il Comune Di Ventotene”; di tutti i verbali e le relazioni di valutazione posti in essere dalla stazione appaltante e dal RUP a sostegno della disposta aggiudicazione, con particolare riferimento al Verbale 1 seduta del 25/11/25, Verbale di seduta riservata del 21/1/26, Verbale 2 seduta del 28/1/26, Verbale di seduta riservata del 9/2/26 e Verbale 3 seduta del 12/2/26; di tutti gli ulteriori, verbali, relazioni ed atti connessi al procedimento e non noti, tra i quali, il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d’appalto, con relativi allegati, laddove lesivi della posizione delle ricorrenti ed entro i limiti della presente impugnativa; e con declaratoria d’inefficacia ex artt. 122 e 124 c.p.a. del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato, ancorché non conosciuto e non comunicato, con espressa dichiarazione di disponibilità da parte delle ricorrenti, all’esito dell’accoglimento del ricorso, al subentro nello stesso; nonché ancora, in via gradata, per l’accertamento e la declaratoria del diritto delle ricorrenti ad ottenere il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente ai sensi dell’art. 124 c.p.a., con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto dei lavori di efficientamento energetico del Forte Torre nell'ambito del PNRR in favore di un'impresa concorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese concorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendone la sospensione, nonché la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e il subentro o, in via subordinata, il risarcimento. Il giudice ha ritenuto rilevante, ai fini cautelari, il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata l'illegittima ammissione e valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria. Quest'ultima aveva proposto, in luogo dei serramenti previsti a base di gara, l'installazione di serramenti con tecnologia Thermofibra. La documentazione progettuale imponeva invece infissi in legno, da realizzare senza alterare l'aspetto estetico dell'edificio e conservando le caratteristiche architettoniche ed estetiche dei materiali e delle rifiniture esistenti. Anche i chiarimenti resi dalla stazione appaltante avevano confermato, per due volte, che gli infissi dovevano essere in legno, escludendo quindi l'offerta di infissi in PVC.
La decisione
Il TAR ha ritenuto prima facie sussistente il fumus boni juris in relazione alla censura concernente la difformità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria rispetto alla legge di gara e ai chiarimenti della stazione appaltante. In particolare, la prescrizione progettuale relativa agli infissi in legno e la risposta ai chiarimenti rendevano plausibile l'illegittimità dell'aggiudicazione a favore dell'impresa che aveva offerto serramenti con tecnologia Thermofibra. Ha inoltre ritenuto compatibile la sospensione con il rispetto dei termini PNRR e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'aggiudicazione. Non sono state adottate statuizioni sull'inefficacia del contratto, sul subentro o sul risarcimento, rinviati alla fase di merito. La trattazione del merito è stata fissata per il 27 maggio 2026 ai sensi dell'art. 12-bis d.l. n. 68/2022; spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta in presenza di un fumus boni juris prima facie rilevante.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Richiamati dalle ricorrenti per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e per il risarcimento in forma specifica o per equivalente; tali domande non sono state decise nell'ordinanza cautelare.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022
Utilizzato per fissare la trattazione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dal deposito dell'ordinanza.
d.lgs. n. 36/2023, art. 90
Richiamato quale disposizione in base alla quale l'aggiudicazione è stata comunicata alle parti; non risulta oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la difformità dell'offerta tecnica rispetto a una prescrizione espressa della legge di gara può integrare un fumus boni juris idoneo a giustificare la sospensione dell'aggiudicazione.
- Quando la documentazione progettuale prescrive espressamente l'impiego di uno specifico materiale per una componente dell'opera, l'offerta di un materiale o prodotto diverso è prima facie illegittima, salvo che la legge di gara consenta l'equivalenza o la sostituzione.
- I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, quando confermano il contenuto univoco della lex specialis, possono essere valorizzati per interpretare le prescrizioni di gara e verificare la conformità dell'offerta dell'aggiudicatario.
- La sospensione cautelare dell'aggiudicazione può essere disposta quando il giudice ritenga la misura compatibile con il rispetto dei termini di attuazione di un intervento finanziato dal PNRR.
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