Ordinanza n. 260/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara e successiva conferma dell'esclusione dopo le giustificazioni sui prezzi e l'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'esclusione disposta dal Comune di Caltanissetta in una procedura avente a oggetto il supporto all'Ufficio tributi per la gestione ordinaria, straordinaria e coattiva dei tributi IMU, TARI e TASI. Sono stati inoltre impugnati la richiesta di giustificazioni sulle voci di prezzo e di costo, il provvedimento di conferma dell'esclusione adottato dopo l'esame delle giustificazioni e dell'istanza di annullamento in autotutela, nonché gli ulteriori atti della gara presupposti o conseguenti, con riserva di impugnare l'eventuale aggiudicazione e di chiedere l'inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le questioni relative alla legittimità dell'esclusione e degli atti connessi, ritenendo che la loro complessità non fosse adeguatamente scrutinabile nella sede cautelare, caratterizzata da cognizione sommaria. Ha tuttavia accolto la domanda cautelare mediante la ravvicinata fissazione dell'udienza pubblica di merito al 3 giugno 2026, ritenendo così sufficientemente tutelate le esigenze cautelari dell'impresa. La decisione considera anche che, allo stato, non risultava ancora pronunciata l'aggiudicazione della gara.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata anche mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza una decisione anticipata sui complessi profili sostanziali controversi.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nel ricorso quale fondamento delle domande relative alla sorte del contratto e al possibile subentro; l'ordinanza non esamina tali domande nel merito.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nel ricorso quale fondamento della domanda risarcitoria; l'ordinanza non esamina la sussistenza dei presupposti del risarcimento.
art. 34 c.p.a.
Richiamato nel ricorso in relazione alle domande di tutela richieste; l'ordinanza non ne definisce l'applicazione.
Massime di principio
- Quando le questioni prospettate in un ricorso cautelare presentano particolare complessità e non si prestano a una valutazione adeguata mediante cognizione sommaria, il giudice amministrativo può tutelare provvisoriamente il ricorrente mediante la ravvicinata fissazione dell'udienza pubblica di merito, anziché anticipare una compiuta decisione sui profili sostanziali.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può costituire misura cautelare adeguata quando, alla data della decisione cautelare, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione della gara e non risulti quindi imminente la stabilizzazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dall'esclusione.
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