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Sentenza

Sentenza n. 466/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Politiche Innovative di Sostegno Abitativo, in data 20.08.2025, notificato in data 8.9.2025, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente diretto ad ottenere l'accoglimento della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell'art. 23, comma 13 della L.R. n. 16/2016 - di ogni altro atto allo stesso preordinato e presupposto.

Giustizia amministrativa202504237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego di accesso ai Servizi Abitativi Transitori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha respinto il ricorso gerarchico diretto a ottenere l'ammissione ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell'art. 23, comma 13, della l.r. Lombardia n. 16/2016, per asserita carenza del requisito della titolarità di un permesso di soggiorno di durata almeno biennale. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a), del r.r. Lombardia n. 4/2017, dell'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, nonché dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione, lamentando illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 23, comma 13, della l.r. n. 16/2016 e delle deliberazioni della Giunta regionale indicate in ricorso, oltre a illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e sussistenza del requisito richiesto. Nel corso del giudizio, dopo un rinvio disposto per consentire all'amministrazione di valutare la documentata titolarità del permesso biennale, il ricorrente ha comunicato che il proprio nucleo familiare aveva ottenuto un alloggio nell'ambito dei Servizi Abitativi Permanenti, assegnato alla coniuge e accettato anche per i familiari, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché l'assegnazione dell'alloggio non è intervenuta in accoglimento della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori oggetto del giudizio, ma sulla base di un diverso titolo e di una distinta istanza. Ha tuttavia ritenuto inequivoca la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, poiché l'assegnazione dell'alloggio rendeva inutile la prosecuzione della controversia e l'eventuale annullamento dell'atto impugnato. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito. Le spese sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti e della limitata attività difensiva. È stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con riserva di liquidazione del compenso al difensore mediante separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 13, l.r. Lombardia n. 16/2016

    Disposizione posta a fondamento della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori.

  • art. 7, comma 1, lett. a), r.r. Lombardia n. 4/2017

    Prevede il requisito della titolarità di un permesso di soggiorno almeno biennale, la cui applicazione era contestata dal ricorrente.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone un'attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva della pretesa azionata; tale presupposto non ricorre quando il soddisfacimento deriva da un diverso titolo e da una diversa istanza.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede che un'attività amministrativa successiva abbia integralmente e irretrattabilmente soddisfatto la pretesa dedotta in giudizio, proprio in relazione all'interesse azionato e non attraverso un diverso titolo o una distinta istanza.
  • Quando una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta rende inutile l'annullamento dell'atto impugnato, senza costituire integrale soddisfazione della pretesa fatta valere, e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta assegnazione di un alloggio a titolo diverso da quello oggetto della domanda giudiziale non determina cessazione della materia del contendere, ma può determinare improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaPermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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