Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20660/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento espropriativo e di occupazione temporanea disposto dopo il sisma del 6 aprile 2009 per la realizzazione di edilizia residenziale nei comuni colpiti. In primo grado e in appello i proprietari avevano ottenuto la determinazione delle indennità di espropriazione e occupazione temporanea, ma la Corte d'appello aveva applicato la disciplina speciale emergenziale dell'art. 2 del d.l. 39/2009, ritenendo che, ai fini della stima, dovesse aversi riguardo alle destinazioni urbanistiche esistenti prima del sisma e non alla data del decreto di esproprio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 del d.P.R. 327/2001 e dell'art. 2, commi 6 e 8, del d.l. 39/2009, sostenendo che la norma speciale sarebbe applicabile solo alla fase amministrativa e non a quella giurisdizionale e che, comunque, il valore dell'area avrebbe dovuto essere determinato con riferimento al decreto di esproprio e alle possibilità edificatorie allora esistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la disciplina speciale emergenziale dettata per le aree colpite dal sisma dell'Abruzzo deroga legittimamente alla regola generale dell'art. 32 d.P.R. 327/2001, imponendo di considerare le destinazioni urbanistiche antecedenti al 6 aprile 2009. Ha escluso che la norma valga soltanto per la fase amministrativa, poiché il criterio di stima non può mutare tra sede amministrativa e sede giudiziale. Ha inoltre ritenuto non irragionevole la deroga, perché essa neutralizza gli incrementi di valore determinati proprio dall'evento sismico e dalla localizzazione delle opere pubbliche. Il ricorso è stato pertanto respinto; non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 32, comma 1, d.P.R. 327/2001

    È indicato come regola generale di determinazione dell'indennità di espropriazione, riferita al momento dell'accordo di cessione o del decreto di esproprio, con esclusione degli effetti del vincolo preordinato all'esproprio.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 327/2001

    È richiamato dal ricorrente insieme all'art. 32 come norma sulla determinazione dell'indennità in base alle possibilità edificatorie del bene.

  • art. 2, commi 6 e 8, d.l. 39/2009

    È interpretato come disciplina speciale ed emergenziale che, per le espropriazioni connesse al sisma Abruzzo, impone di riferire la stima alle destinazioni urbanistiche antecedenti il 6 aprile 2009 e vale anche in sede giurisdizionale.

  • art. 42 bis d.P.R. 327/2001

    È richiamato in comparazione per escludere che il caso di acquisizione sanante sia sovrapponibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2, comma 6, d.l. 39/2009.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni"

    La Corte lo richiama per affermare che l'indennizzo deve mantenere un ragionevole rapporto con il valore del bene, ma può essere inferiore al valore di mercato in presenza di legittime esigenze di interesse generale e di disciplina speciale non irragionevole.

  • art. 42 Cost.

    È richiamato per ribadire che l'indennizzo non deve essere simbolico o irrisorio, ma costituire un serio ristoro.

  • art. 117 Cost.

    È richiamato in relazione al parametro convenzionale dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.

Massime di principio

  • Nelle espropriazioni disciplinate da una norma speciale emergenziale, il momento di valutazione del bene può essere retrodatato rispetto al decreto di esproprio se la legge lo prevede espressamente e la deroga è coerente con la ratio di neutralizzare gli effetti distorsivi dell'evento calamitoso.
  • Un criterio di stima introdotto per la fase amministrativa non resta confinato a tale fase quando regola in modo generale il parametro legale di determinazione dell'indennità; il giudice deve applicare lo stesso criterio anche nella successiva fase contenziosa.
  • La localizzazione di opere pubbliche in deroga agli strumenti urbanistici può essere trattata, ai fini indennitari, come imposizione di un vincolo espropriativo, sicché la disciplina ordinaria che neutralizza gli effetti del vincolo trova coerenza con la norma speciale.
  • In materia espropriativa, l'indennità deve essere un serio ristoro ragionevolmente correlato al valore del bene, ma il legislatore può prevedere criteri derogatori che escludano incrementi di valore derivanti dall'evento che ha determinato l'intervento pubblico, purché non si giunga a un indennizzo irrisorio o meramente simbolico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.