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Ordinanza

Ordinanza n. 3765/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202606695

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato superamento dell’esame finale del corso di specializzazione “Spe.S 2025”, unitamente agli atti relativi allo svolgimento dell’esame, alla nomina della commissione e alla definizione dei criteri di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il mancato superamento dell’esame finale del corso di specializzazione per segretari comunali, avendo conseguito il voto di 18/30, inferiore al minimo di 21/30. Ha dedotto: la sottoposizione di una domanda relativa alla condizione di ente strutturalmente deficitario, asseritamente non trattata durante il corso e quindi estranea al programma; l’integrazione postuma della motivazione attraverso una griglia analitica dei voti predisposta successivamente alla prova; la nomina anticipata della commissione esaminatrice; il breve intervallo tra la pubblicazione dell’elenco degli ammessi e lo svolgimento dell’esame; la partecipazione alla commissione di alcuni docenti del corso, in violazione dell’imparzialità; l’incompatibilità del presidente della commissione, anche in ragione del suo incarico di segretario comunale reggente presso un comune il cui sindaco partecipava al corso; la tardiva determinazione dei criteri di valutazione, avvenuta dopo la prima riunione della commissione. È stata inoltre proposta domanda di accesso, con richiesta di ostensione della documentazione non ottenuta in sede amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, riservando motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora e per l’assenza di profili di manifesta fondatezza delle censure. Il pregiudizio grave e irreparabile non è stato adeguatamente allegato ed è stato ritenuto attenuato dalla periodica, sebbene non annuale, organizzazione dei corsi di specializzazione. Quanto al fumus, il giudice ha ritenuto che la disciplina degli enti locali strutturalmente deficitari rientrasse nel programma di contabilità degli enti locali, anche per i richiami agli equilibri di bilancio. Le irregolarità temporali relative alla verbalizzazione dei criteri di valutazione e alla successiva trascrizione analitica dei voti sono state ritenute non contrastanti con disposizioni imperative e non idonee, allo stato, a ledere imparzialità e buon andamento. Non è stata ravvisata una preclusione generale alla partecipazione dei docenti del corso alla commissione. Il conflitto di interessi del presidente non è apparso immediatamente desumibile dal solo rapporto di reggenza presso il comune del quale uno dei discenti era sindaco, anche considerando la natura non concorsuale né comparativa della procedura; il TAR ha inoltre rilevato dubbi sulla tempestività della relativa censura. Infine, il termine per la prova era stato conosciuto dalla ricorrente già prima della pubblicazione dell’elenco degli ammessi, in occasione dell’estrazione della lettera per l’ordine di convocazione. È stata fissata al 17 novembre 2026 la camera di consiglio per la trattazione della domanda di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, inclusi il fumus boni iuris e il pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda di accesso non definita nella fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio fissata per la relativa trattazione.

  • art. 14, comma 1, d.P.R. 465/1997

    Costituisce la base normativa del corso di specializzazione per l’abilitazione alla fascia superiore dei segretari comunali.

  • art. 4, comma 1, del bando di concorso

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla contestata estraneità della domanda d’esame al programma formativo.

  • art. 5 del regolamento del corso

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione all’ambito degli argomenti oggetto della prova finale.

  • art. 15 d.P.R. 487/1994

    È stato invocato contro la predisposizione successiva della griglia analitica dei voti; il TAR non ha ritenuto, in sede cautelare, che la verbalizzazione successiva integrasse una violazione manifesta o un’alterazione delle operazioni.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    È stato invocato in relazione alla determinazione dei criteri di valutazione non effettuata nella prima riunione; il TAR ha ritenuto non manifesta l’illegittimità, essendo i criteri comunque stabiliti prima delle prove.

  • d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    La disciplina degli enti locali strutturalmente deficitari è stata ritenuta riconducibile al programma di contabilità degli enti locali, anche in ragione dei riferimenti agli equilibri di bilancio.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Costituiscono la base della domanda di accesso documentale proposta dalla ricorrente, la cui trattazione è stata rinviata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’atto presuppone l’allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la sua attenuazione per effetto della periodica rinnovazione della procedura può escludere il periculum in mora.
  • La mera verbalizzazione successiva di criteri o risultati analitici non determina necessariamente illegittimità manifesta quando i criteri siano stati comunque fissati prima delle prove e non emergano alterazioni delle operazioni, lesioni dell’imparzialità o violazioni di disposizioni imperative.
  • La partecipazione di docenti del corso alla commissione esaminatrice non è, in via generale, incompatibile con l’incarico, in assenza di una specifica preclusione normativa o di elementi concreti idonei a dimostrare una lesione dell’imparzialità.
  • Il conflitto di interessi del presidente di una commissione d’esame non è desumibile automaticamente dal solo fatto che egli ricopra un incarico di segretario comunale presso un ente il cui sindaco partecipi alla procedura, soprattutto quando la procedura non abbia natura concorsuale o comparativa.
  • La contestazione cautelare della composizione della commissione deve confrontarsi anche con il rispetto dei termini di impugnazione decorrenti dalla conoscenza dell’atto di nomina; la tardività della censura può incidere sulla valutazione del fumus.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàDecadenza e tardività

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